Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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assume una grande importanza soprattutto a livello di sorveglianza del commercio. La regolazione dei comportamenti di abuso di mercato è comunque effettuata primariamente dalla FINMA. Essa stabilisce ciò che viene considerato comportamento abusivo sul mercato per quanto riguarda i commercianti di valori mobiliari che le sono sottoposti8. La legge sulle borse affida alla FINMA il compito del perseguimento ai sensi della legislazione in materia di vigilanza di siffatti comportamenti (art. 6 cpv. 2 LBVM)9.
La portata dei comportamenti sanzionati amministrativamente nel quadro della legislazione in materia di vigilanza o sanzionati secondo la procedura delle borse è sensibilmente superiore a quella delle fattispecie penali della manipolazione dei corsi e delle operazioni insider. La FINMA e la SIX Swiss Exchange SA disciplinano mediante direttive, rispettivamente ordinanze di autodisciplina, una parte importante dei comportamenti sul mercato dei capitali.
Le disposizioni in materia di reati borsistici e di abusi di mercato costituiscono un sistema generale complesso. Una determinata fattispecie può essere rilevante non soltanto dal profilo del diritto penale, ma simultaneamente anche dal profilo della legislazione in materia di vigilanza e in singoli casi da quello del diritto civile (p. es. in ambito di risarcimento dei danni, sospensione dell’esercizio del diritto di voto). Le infrazioni a singole disposizioni sono in questo caso investigate da più autorità e istituzioni.
1.1.4.2 Operazioni insider (art. 161 CP)
L’articolo 161 CP è entrato in vigore il 1° luglio 1988 ed è stato principalmente inserito nel Codice penale a causa di difficoltà a livello di assistenza giudiziaria con gli USA.
Il bene giuridico protetto dall’articolo 161 CP è controverso. In primo piano figurano la funzionalità del mercato svizzero dei capitali, le pari opportunità degli investitori e il dovere di fedeltà dell’insider nei confronti dell’impresa.
Rientrano nella cerchia degli autori del reato ai sensi del numero 1 le persone che dispongono di un accesso privilegiato alle informazioni e che infondono una speciale fiducia (insider). L’articolo 161 numero 2 CP punisce il cosiddetto «beneficiario delle informazioni privilegiate» (tippee), ossia il terzo che sfrutta con profitto l’informazione ottenuta dall’insider ai sensi del numero 1.
Sono oggetto del reato valori mobiliari, ossia azioni, altri titoli o valori contabili corrispondenti della società oppure opzioni su siffatti valori che sono quotati in una borsa svizzera ai sensi dell’articolo 8 LBVM e quindi ammessi al commercio ufficiale in borsa.
Per quanto riguarda le conoscenze insider si tratta della conoscenza da parte dell’insider di un fatto confidenziale rilevante ai fini del corso. Per fatto si intende un evento o un accadimento reale insorto nel passato o che si svolge nel presente e che può essere provato. Vi sono inclusi la presenza di piani o di intenzioni. Non si
8 Cfr. circolare 08/38 della FINMA sulle regole di condotta sul mercato.
9 Per quanto riguarda le transazioni che sono effettuate in borsa, le borse non dispongono peraltro delle conoscenze necessarie sugli aventi diritto economici. Fino al livello di cliente e di mandante i reati borsistici e i comportamenti di abuso di mercato possono essere delucidati soltanto per il tramite dei procedimenti delle autorità di perseguimento penale e della FINMA.