Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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ne in materia di vigilanza (legge sulle borse7, circolare 08/38 sulle regole di condotta sul mercato dell’Autorità federale di vigilanza). Nell’ambito poi dell’autodisciplina delle borse (p. es. della SIX Swiss Exchange SA) esistono singole direttive sull’abuso di mercato, che sono state approvate dalla FINMA. Le norme in materia di vigilanza si applicano esclusivamente agli istituti sorvegliati dalla FINMA (principalmente commercianti di valori mobiliari), che sono perseguiti dalla FINMA conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). A titolo complementare le infrazioni contro le regole di condotta sul mercato prescritte dai regolamenti delle borse possono determinare procedimenti di sanzione nei confronti dei partecipanti della borsa (ossia dei commercianti di valori mobiliari).
La direttiva 2003/6/CE utilizza i concetti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Essa impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni di diritto amministrativo. Gli Stati membri sono comunque liberi di prevedere sanzioni penali complementari alle sanzioni amministrative (art. 14 della direttiva 2003/6/CE).
1.1.4 La situazione giuridica attuale e le sue lacune
1.1.4.1 Livelli di regolamentazione e netta separazione tra diritto penale e diritto amministrativo
Il legislatore svizzero opera una netta distinzione tra le fattispecie di diritto penale dei reati borsistici e le diverse fattispecie di diritto amministrativo dell’abuso di mercato.
Le operazioni insider e la manipolazione dei corsi sono sanzionate dal Codice penale (art. 161 e 161bisCP) e perseguite penalmente (pena pecuniaria, pena detentiva). L’obbligo di pubblicità delle partecipazioni è disciplinato dalla legge sulle borse (art. 20 LBVM). La legge sulle borse prevede sanzioni di diritto penale amministrativo in caso di violazione dell’obbligo di pubblicità (multa; art. 41 LBVM).
Le disposizioni relative all’abuso di mercato sono principalmente disciplinate a livello di legge (legge sulle borse). Esistono disposizioni sull’abuso di mercato anche nelle regolamentazioni emanate dalla FINMA nella sua veste di autorità di vigilanza sui mercati finanziari (diverse circolari).
La legge sulle borse reca peraltro il mandato per le borse di sorvegliare il commercio: esse hanno il compito di sorvegliare la formazione dei corsi, nonché la conclusione e lo svolgimento delle transazioni, affinché possano essere accertati l’abuso di informazioni confidenziali, le manipolazioni dei corsi o altre infrazioni alla legge (art. 6 cpv. 1 LBVM). Ove esista il sospetto di infrazioni alla legge o di altre irregolarità la borsa deve informare la FINMA (art. 6 cpv. 2 LBVM), che ordina le indagini necessarie e il procedimento nei confronti delle persone sottoposte a vigilanza. Dal canto suo la FINMA denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale i casi nei quali esiste il sospetto di delitti conformemente agli articoli 161 e 161bisCP. Le procedure di sanzione delle borse hanno solo raramente per oggetto abusi di mercato. Poiché tutti i partecipanti della borsa sono simultaneamente commercianti di valori mobiliari, le procedure amministrative della FINMA figurano in primo piano. L’autodisciplina delle borse in ambito di vigilanza sul mercato finanziario
7 Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari;