Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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considerano fatti le valutazioni, le previsioni, le speculazioni, i giudizi di valore ecc., bensì le circostanze sulle quali si basano queste valutazioni, previsioni ecc. In linea di massima le dicerie, le congetture e le supposizioni non bastano. Per quanto riguarda l’inclusione delle dicerie occorre operare una distinzione: vista in se stessa la presenza di una diceria può costituire un fatto che può essere provato. Inoltre una diceria può anche poggiare su fatti rilevanti dal profilo insider, che rientrano nel campo di applicazione delle operazioni insider. Un fatto è confidenziale allorquando non è generalmente noto, ma soltanto a una cerchia ristretta di persone, che dispongono per questo tramite di un vantaggio in termini di conoscenze. La comunicazione del fatto deve avere un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari in questione (rilevanza ai fini del corso).
Il reato consiste nel fatto che l’insider sfrutta il proprio vantaggio in termini di conoscenze effettuando transazioni su titoli in borsa e fuori borsa. È punibile anche l’insider che comunica a un terzo il proprio vantaggio in termini di conoscenze.
L’articolo 161 CP è un reato di evento. L’autore deve ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale (utile o perdita evitata) direttamente riconducibile allo sfruttamento del vantaggio in termini di conoscenze dell’insider.
Dal profilo soggettivo è indispensabile il carattere intenzionale. La comunicazione per negligenza di conoscenze insider non è punibile.
1.1.4.3 Manipolazione dei corsi (art. 161bis CP)
L’articolo 161bisCP è stato inserito nel Codice penale nel quadro dell’emanazione dell’allora nuova legge sulle borse ed è in vigore dal 1° febbraio 1997. Anche la manipolazione dei corsi rientra nelle norme introdotte in seguito al conflitto giudiziario tra la Svizzera e gli USA.
Il bene giuridico protetto è principalmente la fiducia nei confronti di un mercato dei capitali pulito, non adulterato e che offra pari opportunità.
La manipolazione dei corsi costituisce un reato di messa in percolo astratto, nel senso di un reato di comportamento. Si tratta di un reato comune, del quale chiunque può essere l’autore.
È oggetto del reato il corso dei valori mobiliari trattati in Svizzera. Per quanto riguarda tali valori mobiliari si tratta delle cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti non autenticati che esplicano le medesime funzioni (diritti valori) e i derivati ai sensi dell’articolo 2 lettera a LBVM.
Il reato comprende la diffusione di informazioni che inducono in errore (fattispecie di informazione; art. 161bisn. 1 CP), nonché l’acquisto e la vendita fittizi di valori mobiliari (fattispecie di transazione; art. 161bisn. 2 CP). Dal profilo oggettivo la fattispecie di informazione presuppone la diffusione di informazioni che inducono in errore. La fattispecie di transazione comprende due tipi di affari fittizi: l’acquisto e la vendita per conto della medesima persona e l’acquisto e la vendita per conto di persone unite a questo scopo. Questi due tipi di affari fittizi hanno in comune il fatto che per il tramite di comportamenti concordati vengono simulati attività commerciali e prezzi, sebbene dal profilo economico non venga effettuata alcuna transazione.