Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine

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1.1.4.5.1.2 DFF

L’autorità di perseguimento e di giudizio in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione è il DFF (art. 50 cpv. 1 LFINMA14 in combinato disposto con gli art. 20 e 41 LBVM). La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo15. Il divieto dell’obbligo di affermare la propria responsabilità è applicabile imperativamente (art. 2 DPA).

La persona colpita dalla decisione penale o di confisca può richiedere il giudizio del Tribunale penale federale (art. 50 cpv. 2 LFINMA). Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale (art. 70 cpv. 1 e 2 DPA), il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–82 DPA sulla procedura giudiziaria si applicano per analogia (art. 50 cpv. 2 LFINMA). Contro la decisione del Tribunale penale federale è ammesso il ricorso al Tribunale federale (art. 78 segg. LTF). Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF in virtù del diritto penale amministrativo, sia quella della giurisdizione federale o cantonale in virtù del diritto penale generale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso (art. 51 LFINMA).

1.1.4.5.2 Autorità competente per la punizione degli abusi di mercato

Le prescrizioni concernenti gli abusi di mercato sono dirette nei confronti delle persone assoggettate che sono sottoposte alla vigilanza sui mercati finanziari (art. 3 LFINMA).

La procedura dinanzi alla FINMA è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; cfr. anche art. 53 LFINMA). La FINMA emana le sue decisioni e sanzioni amministrative sotto forma di decisioni (art. 5 PA). Le decisioni della FINMA possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 1 lett. b PA; art. 31–34 LTAF). Il Tribunale federale decide in ultima istanza (art. 82 segg. LTF). Diversamente dal diritto penale e dal diritto penale amministrativo l’obbligo di cooperazione delle parti (art. 13 PA) rientra nei principi procedurali applicabili in diritto amministrativo.

1.2 Lacune

1.2.1 Lacune materiali

1.2.1.1 Divieto di operazioni insider (art. 161 CP)

Da un esame dell’attuale divieto delle operazioni insider e della punibilità delle operazioni insider emerge che è auspicabile una più precisa descrizione dell’oggetto del reato e del reato stesso. Nella definizione della cerchia degli autori vale ad esempio il principio che una persona appartiene alla cerchia degli autori perché adempie gli

14 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)

15 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0)