Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
speciali criteri dell’articolo 161 numero 1 CP. In questo senso le persone, come ad esempio gli azionisti, che dispongono di informazioni insider e le sfruttano ottenendo in tal modo un vantaggio patrimoniale non sono incluse nella cerchia degli autori se non presentano gli speciali criteri dell’articolo 161 numero 1 CP. Non sono neppure punibili le persone che sfruttano a proprio vantaggio un fatto confidenziale del quale sono venute casualmente a conoscenza o che lo portano a conoscenza di un terzo. In complesso la norma penale è concepita in maniera troppo restrittiva, circostanza che non è materialmente motivabile.
Per tener conto delle Raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo le operazioni insider dovrebbero inoltre essere considerate come reati preliminari del riciclaggio di denaro (art. 305bisCP), ciò che non è il caso attualmente.
1.2.1.2 Manipolazione dei corsi (art 161bis CP)
In complesso si lamenta che l’articolo 161bisCP sia stato concepito in maniera troppo restrittiva rispetto alla direttiva dell’UE sugli abusi di mercato. Le cosiddette transazioni vere e proprie16 a sfondo manipolatorio non sono contemplate dalla norma penale. Si considerano transazioni vere e proprie il ramping/camping/pegging17, lo squeezing/cornering18, lo spoofing19, il front running e il parallel running20 come pure lo scalping21. Nel caso della manipolazioni dei corsi si pone nondimeno la questione se nel senso di una regolamentazione più efficiente non si debbano vietare penalmente tutte le operazioni di manipolazione dei corsi che nuocciono alla funzionalità del mercato dei capitali. Anche un raffronto con la direttiva 2003/6/CE e con gli ordinamenti legali degli Stati membri dell’UE evidenzia che le transazioni vere e proprie22 sono in maggior parte vietate dal diritto amministrativo.
Per tener conto delle Raccomandazioni del GAFI e per rendere possibile la ratifica della Convenzione riveduta del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo anche le manipolazioni dei corsi dovrebbero essere assunte nel catalogo
16 Si considerano transazioni vere e proprie a sfondo manipolatorio: il ramping/capping/pegging, lo squeezing/cornering, lo spoofing, il front running e il parallel running, nonché lo scalping (cfr. note n. 17–21).
17 Distorsioni di liquidità e di prezzo mediante provocazione di un eccesso volontario di ordini di vendita e di acquisto.
18 Costituzione di importanti posizioni nell’intento di restringere il mercato.
19 Collocamento di mandati fittizi per grandi blocchi nel sistema commerciale nell’intento di cancellarli immediatamente.
20 L’amministratore di un deposito di titoli effettua operazioni per conto proprio sfruttando la conoscenza di mandati confidenziali del cliente per ottenere un vantaggio patrimoniale.
21 Raccomandazione pubblica di acquisto o di vendita di valori mobiliari nell’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale senza avere reso noto pubblicamente nel medesimo modo, in precedenza o nel contesto immediato di tale raccomandazione, di possedere personalmente questi valori mobiliari o i pertinenti strumenti finanziari derivati oppure di disporre di corrispondenti short position.
22 Cfr. note n. 16–21.