Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/88: Modifica della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (reati borsistici e abusi di mercato) · 43 pagine
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dei reati preliminari del riciclaggio di denaro (art. 305bisCP). Conformemente alla legislazione in vigore la manipolazione dei corsi non costituisce un crimine e non è pertanto considerata come atto preliminare del riciclaggio di denaro.
1.2.1.3 Obbligo di dichiarazione delle partecipazioni (art. 20 LBVM)
La versione attuale di questo articolo è entrata in vigore il 1° dicembre 200723. In un raffronto internazionale trasversale il disciplinamento materiale dell’obbligo di dichiarazione è ampio. L’ordinanza del 25 ottobre 2008 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA; RS 954.193) è stata riveduta per l’ultima volta il 1° gennaio 2009 per quanto riguarda l’obbligo di dichiarazione. Prima di rivedere nuovamente l’articolo 20 LBVM si tratterà di raccogliere le esperienze della nuova regolamentazione.
1.2.2 Competenze
1.2.2.1 In generale
L’organizzazione complessa delle autorità competenti nell’assetto legislativo in vigore come pure lo svolgimento parallelo della procedura amministrativa, della procedura penale amministrativa e della procedura penale dimostrano i punti deboli dell’attuale sistema di perseguimento e di giudizio dei reati borsistici e degli abusi di mercato.
1.2.2.2 Competenza di diritto penale di perseguimento e giudizio dei reati borsistici
L’insoddisfazione riguarda in particolare l’ordinamento delle competenze ai fini del perseguimento penale e del giudizio dei reati borsistici. La competenza in merito spetta a più autorità (DFF, autorità e tribunale dei Cantoni). Neppure la procedura è disciplinata in maniera uniforme. Il perseguimento e il giudizio delle operazioni insider e delle manipolazioni dei corsi sono retti dalla procedura delle diverse legislazioni cantonali; la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle partecipazioni è invece perseguita e giudicata conformemente alle disposizioni del diritto penale amministrativo.
Nel senso di un’economia processuale si tratta di trovare un ordinamento più efficiente e uniforme delle competenze in ambito di perseguimento e di giudizio dei reati borsistici che si ripercuota positivamente sulla durata complessiva della procedura e che consenta alle autorità competenti di reagire rapidamente. La riduzione dei tempi procedurali indurrebbe un’esecuzione più efficace dei divieti di manipolazione dei corsi e di operazioni insider e della violazione dell’obbligo di dichiarazione, circostanza che si ripercuoterebbe positivamente sulla qualità della piazza finanziaria svizzera. Per questo tramite si potrebbero infine ridurre i costi procedurali dei partecipanti.
23 L’articolo 20 LBVM è stato modificato dal Parlamento nel quadro dei dibattiti relativi alla LFINMA (RU 2007 5291).