Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine

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Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, la verifica dovrebbe limitarsi al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione e alla contabilità. L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti (art. 104 cpv. 4 LIFD). Esistono numerose disposizioni di diritto federale per garantire una tassazione corretta e uniforme nonché una riscossione corretta e completa dell'imposta. Pertanto nel sistema di controllo interno i processi vengono esaminati sotto il profilo dell'affidabilità. Il necessario controllo delle autorità cantonali dovrebbe essere presente per evitare errori e irregolarità determinanti. Nell'ambito della tenuta dei registri in primo piano vi sono la completezza e l'affidabilità dei registri come pure l'attualità dei dati. Nel quadro della riscossione si presta attenzione in particolare all'incasso completo e tempestivo nonché alla tracciabilità delle differenze. Nella contabilità la regolarità viene spesso violata da delimitazioni di periodi lacunose o differenze tra la contabilità fiscale e finanziaria del Cantone e la distinta generale (modulo 57) con le cifre per l'AFC.

La presente modifica di legge non si ripercuote sulle norme speciali (come ad es. l’art. 6 dell’ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi

nell’assicurazione malattie, ORPM; RS 832.112.4 oppure l’ordinanza concernente

l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, OUMin,

RS 725.116.21). Come statuito nell’articolo 8 capoverso 3 LCF, il CDF può esercitare la vigilanza anche dove la legge o lo statuto prevede altri controlli.

Articolo 16 capoverso 2 (abrogare)

Con la riformulazione dell'ampiezza della vigilanza nel capoverso 1 del presente articolo, il capoverso 2 diventa inutile e può essere abrogato senza sostituzione. Di conseguenza anche l’articolo 17 può essere formulato in modo uniforme.

Articolo 16 capoverso 3

Questo capoverso disciplina già oggi la collaborazione del CDF con gli organi cantonali di vigilanza finanziaria in caso di revisione del CDF presso i Cantoni. Il secondo periodo del vigente capoverso 3 autorizza il CDF ad affidare ai Controlli cantonali delle finanze compiti di verifica. Alcuni Controlli cantonali delle finanze temono attualmente che questa disposizione possa essere interpretata nel senso che la Confederazione o il CDF possa loro assegnare mandati e compiti. Per questo motivo, il testo di legge viene esteso e viene stabilito che l’assunzione di compiti di verifica richiede l’approvazione del Controllo cantonale delle finanze. In assenza di approvazione, la revisone viene effettuata dallo stesso Controllo federale delle finanze.

Oltre al vigente principio di collaborazione, devono essere disciplinati lo scambio di previste attività di vigilanza e di risultati delle verifiche. A entrambi i livelli statali, questo non riguarderà ovviamente tutte le verifiche, bensì soltanto quelle con punti in comune. In tal modo doppie attività possono essere evitate non solo nella verifica stessa, bensì già nella fase di pianificazione. Questo è un procedimento usuale nell’ambito della collaborazione con la maggioranza dei Controlli cantonali delle finanze. In due Cantoni, i Controlli cantonali delle finanze non sono autorizzati per legge a trasmettere i loro rapporti direttamente alle autorità federali. Questa discrepanza dovrebbe essere eliminata con la menzione esplicita nella legge federale.