Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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Articolo 17 Risultati della verifica, contestazioni e presentazione di rapporti
La nota marginale dell’articolo 17 LCF verrà estesa conformemente all’articolo 12 e 14 LCF. L’articolo 17 LCF viene riformulato ai sensi delle altre disposizioni della LCF.
Articolo 17 capoversi 1 e 2 (nuovo)
Al pari delle altre verifiche, il CDF comunica per scritto all’organo oggetto della verifica il risultato della verifica e gli offre la possibilità di esprimere un parere. Dal momento che il CDF non sarà ancora autorizzato a impartire istruzioni nei confronti dei Cantoni, l’ufficio competente nella faccenda deve trattare le contestazioni presentate con gli organi cantonali. Neppure questa normativa è nuova. Essa elimina soprattutto i timori secondo cui in ambito fiscale il CDF potrebbe intervenire nelle decisioni materiali d’imposizione. La situazione nell’ambito dell’imposta federale diretta corrisponde a quella nel rimanente settore fiscale o dei sussidi, ovvero l’Ufficio federale competente deve adottare eventuali provvedimenti. La nuova disposizione sulla procedura è applicabile a tutte le verifiche, come ad esempio alle verifiche nel quadro di accordi di programma (art. 20a LSu; RS 616.1), alle verifiche nel settore dell’asilo (art. 95 legge sull’asilo) o alle verifiche dei dati forniti per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (art. 6 lett. j LCF).
Articolo 17 capoverso 3 (nuovo)
Anche in caso di verifiche presso i Cantoni, il CDF opera a sostegno del Consiglio federale e Assemblea federale. Di conseguenza, i rapporti vengono trasmessi alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al capo del dipartimento interessato. Questo è stato ora statuito nel presente articolo. Finora la presentazione di rapporti da parte del CDF veniva effettuata analogamente all’articolo 14 capoverso 1 LCF.
4 Altre modifiche di legge in discussione
Il progetto non è in relazione con le convenzioni di doppia imposizione né con la sottrazione d’imposta e la frode fiscale. L’obiettivo del progetto non è neppure l’incremento delle entrate statali, rispettivamente l’assoggettamento o l’esenzione fiscale dei cittadini. Per contro, esso vuole introdurre la verifica, finora inesistente, dell’imposta federale diretta quale componente del conto di Stato ai sensi degli standard di revisione applicabili (art. 6 lett. b LCF) e consentire al CDF la vigilanza finanziaria a ogni fase dell’esecuzione del preventivo (art. 6 lett. a LCF). La proposta di legge uniforma tutti i settori, come pure gli ambiti che già oggi possono essere verificati. Le attuali norme particolari contenute in leggi speciali vengono mantenute e dovranno continuamente essere considerate.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione
Il CDF continuerà a stabilire il suo programma annuale di revisione orientato ai rischi e,
all’occorrenza, approfondirà ed esaminerà determinati temi. Quanto maggiore e affidabile sono la verifica e i rapporti dei Controlli cantonali delle finanze e dell’AFC, tanto minore è l’attività di verifica del CDF. La condizione per evitare doppie attività è che devono sempre