Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 7 maggio 2007 la Commissione del Consiglio nazionale incaricata dell'esame preliminare sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Commissione 06.094-CN) ha presentato una mozione (07.3282) dal titolo Alta vigilanza nell'imposta federale diretta. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione che è stata trasmessa il 14 giugno 2007. Dalla documentazione dei lavori preparatori risulta che occorre migliorare la vigilanza finanziaria specialmente in questo settore e che è necessario colmare la lacuna in ambito di verifiche dell'imposta federale diretta. Attualmente nessun organo di vigilanza finanziaria indipendente è esplicitamente competente per la verifica. Per questo nel consuntivo della Confederazione alcuni miliardi relativi all'imposta federale diretta non sono oggetto di verifiche da parte di nessun organo di vigilanza finanziaria. Il presente progetto è stato elaborato dal Controllo federale delle finanze (CDF) d'intesa con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Conferenza svizzera dei controlli delle finanze.
1.1 Finanze della Confederazione e vigilanza finanziaria
Per le finanze federali sono determinanti in particolare gli articoli 167, 169 capoverso 1, 183 e 187 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost., RS 101) che stabiliscono le competenze dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione. Esso provvede inoltre a una gestione finanziaria corretta. L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo. La legge federale sul Controllo federale delle finanze (legge sul controllo delle finanze, LCF;
RS 614.0) disciplina l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione, ovvero il Controllo federale delle finanze (CDF). Il CDF coadiuva in particolare l'Assemblea federale e il Consiglio federale nell'esercizio delle loro competenze costituzionali. I Cantoni non hanno compiti di esecuzione nell'ambito della legge sul Controllo delle finanze. Conformemente alla prassi internazionale il CDF, in qualità di organo superiore di vigilanza finanziaria, esamina in particolare tutta la gestione finanziaria della Confederazione (uscite ed entrate) a ogni fase dell’esecuzione del preventivo e la stesura del conto di Stato (consuntivo). Per l'esame del consuntivo della Confederazione si applicano gli standard in uso presso le imprese di revi- sione dell'economia privata.
Per escludere settori dalla vigilanza finanziaria del CDF occorre un'apposita base legale. Tali deroghe sono contenute nell'articolo 19 LCF e concernono la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). L'unica deroga fondata su una legge speciale è rappresentata dalla Società svizzera di radiotelevi- sione (SSR) (art. 36 cpv. 6 legge federale sulla radiotelevisione, RS 784.40). La deroga per la BNS è giustificata dalla necessaria indipendenza nell'impostazione della politica monetaria e quella per la SSR dalla protezione della libertà d'espressione.
Conformemente alla sua funzione e alla sua indipendenza, un organo di vigilanza finanziaria gode di una posizione particolare. Per uno Stato esistono diverse possibilità sul modo di organizzare questa autorità. Gli organi di vigilanza finanziaria possono essere subordinati al Governo, al Parlamento, al potere giurisdizionale oppure costituire un "quarto potere".
Essenziale è l'indipendenza finanziaria, istituzionale e personale dell'autorità, in particolare nei confronti degli esaminati. Questa indipendenza trova espressione nell'autonoma formula-