Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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Nella parte relativa alla procedura concernente le autorità fiscali (art. 102 seg. LIFD) alcune attività di vigilanza sono esplicitamente definite come compito dell'AFC. L'AFC intende il proprio compito come vigilanza tecnica nel settore fiscale e non come vigilanza finanziaria. Essa concentra la sua attività di vigilanza soprattutto sulla tassazione (legalità materiale) e la formazione dei collaboratori delle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni (corretta e uniforme applicazione del diritto). L'AFC è favorevole alla presente proposta di vigilanza finanziaria completa e, sulla base delle esperienze fatte, non teme che si verifichino doppioni di verifiche.
Attualmente i Cantoni ricevono il 17 per cento del gettito dell'imposta federale diretta. La ri- partizione avviene in modo che i Cantoni consegnino alla Confederazione l'83 per cento dei ricavi. Tuttavia il 100 per cento del gettito dell'imposta federale diretta figura nelle entrate del consuntivo e il 17 per cento nelle spese di riversamento come partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione. Ciò è conforme al principio dell'espressione al lordo della presentazi- one dei conti della Confederazione. Le quote dei Cantoni trattenute dall'imposta federale diretta sono definite partite transitorie o spese di riversamento. Esse rappresentano entrate della Confederazione di cui essa non può liberamente disporre per il finanziamento dei suoi compiti fondamentali.1
1.4 Soluzioni precedenti
Con il potenziamento dell'attività di revisione esterna del CDF e l'introduzione degli standard di revisione della Camera fiduciaria svizzera, bisognava colmare la lacuna nel processo di verifica dell'imposta federale diretta. Nel 2002 il CDF e i Controlli cantonali delle finanze hanno istituito un gruppo di lavoro comune "Imposte" della Conferenza svizzera dei controlli delle finanze e in questo ambito hanno stabilito un programma per la verifica dell'imposta federale diretta e dell'imposta preventiva. Ogni tre anni tutti i settori rilevanti per la vigilanza finanziaria dovrebbero essere esaminati, dal registro fiscale fino al versamento. Il programma di verifica è stato presentato ai Controlli cantonali delle finanze insieme con una convenzione sull'effettuazione volontaria di verifiche. 14 Cantoni hanno firmato la convenzione.
Un'altra autorità ha firmato la convenzione rilevando tuttavia che le sue risorse non avrebbero consentito l'effettuazione di esami annuali.
Sulla base del piano di verifica dei Controlli delle finanze, negli ultimi anni sono state accertate divergenze ad esempio tra le contabilità fiscali e finanziarie del Cantone e le cifre comunicate all'AFC. Inoltre è stato riscontrato un controllo insufficiente dei debitori e una gestione lacunosa degli attestati di carenza dei beni. Spesso i conteggi subiscono ritardi. Da una verifica è addirittura emerso che per diversi anni la quota della Confederazione all'imposta alla fonte non è stata versata. In diversi casi la prova e l'approvazione nonché la tracciabilità di rettifiche erano inesistenti. A seguito delle verifiche sono state proposte l'esecuzione e la valutazione di controlli di plausibilità e altri controlli da parte delle stesse autorità nonché l'applicazione degli elementi fondamentali di un sistema di controllo interno.
Negli scorsi anni sono stati inviati in modo irregolare al CDF rapporti di verifica, indipendentemente dal fatto che l'Autorità cantonale si fosse obbligata. Dal 2002 il CDF ha effettuato assieme agli organi cantonali una verifica comune in 19 Cantoni. Per l’anno 2008 sono stati
1 Consuntivo 2008 volume 1, Evoluzione delle finanze pag. 21 risp. 25 e Spiegazioni concernenti il conto annuale pag 59.