Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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zione del programma di lavoro. I Controlli delle finanze dei Cantoni sono stati istituiti seguendo diversi modelli. Alcuni Cantoni li hanno subordinati al Parlamento rispettivamente alle Commissioni parlamentari, mentre altri Cantoni dispongono addirittura di una corte dei conti. Altri controlli delle finanze sono, come nel caso del CDF, subordinati al Dipartimento delle finanze, ma non sono vincolati alle sue istruzioni. Il CDF fa parte dell'amministrazione decentralizzata, ma sulla base dei suoi compiti e della sua organizzazione non è un'unità amministrativa in senso proprio.
1.2 Vigilanza finanziaria nei rapporti con i Cantoni
La LCF disciplina la vigilanza finanziaria complessiva esercitata dall’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Similmente alla Costituzione, essa non contiene disposizioni relative all'affidamento della vigilanza finanziaria della Confederazione ai Cantoni o alla sua esecuzione da parte di questi ultimi. I Cantoni, in qualità di enti, non sono sottoposti alla vigilanza finanziaria della Confederazione. I conti annuali cantonali non vengono neppure consolidati con il consuntivo della Confederazione.
Nel 1967 è stata per la prima volta inserita nella legge sul Controllo delle finanze una regolamentazione relativa ai rapporti con i Cantoni. L'articolo 16 è intitolato Ampiezza della vigilanza. Nel capoverso 1 si stabilisce che il CDF esamina presso i Cantoni l’impiego delle prestazioni finanziarie federali, sempreché tale controllo sia previsto da una legge (ad es. art. 95 legge sull'asilo, RS 142.31). Il capoverso 2 rimanda per tutti gli altri esami al consenso dei Governi cantonali. Entrambe le disposizioni si limitano all'esame dell'impiego delle prestazioni finanziarie federali.
Nel 1967 il CDF controllava e vistava ancora tutti i documenti giustificativi della contabilità della Confederazione. Le prestazioni erano versate solo successivamente. Anche i versamenti ai Cantoni erano sottoposti a questo procedimento. Attualmente non è più possibile seguire questa procedura, che tuttavia, a causa del progresso tecnico, non è neanche più necessaria. Il testo della LCF attualmente vigente prevede ancora i controlli degli ordini di pagamento, ma si limita a eventuali controlli a campione. Oggi il CDF dovrebbe piuttosto operare come organo di revisione. Per questo è posta in primo piano la competenza del CDF a esaminare il consuntivo e il preventivo a ogni fase della sua esecuzione (art. 6 LCF).
La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha comportato ulteriori modifiche dei compiti del CDF presso i Cantoni senza avere ripercussioni nell'articolo 16 o 17 LCF. Da una parte il CDF verifica presso i Cantoni i dati forniti per il calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. Questi esami fanno parte della vigilanza della Confederazione, ma non rientrano nell'attuale articolo 16 LCF, dato che non si tratta dell'esame dell'impiego di prestazioni federali. D'altra parte, dall'entrata in vigore della NPC i compiti in comune
dovrebbero essere stabiliti tramite accordi di programma tra la Confederazione e i Cantoni. Negli accordi di programma è regolata la vigilanza finanziaria d’intesa con il CDF (art. 20a legge sui sussidi, RS 616.1). La formula fondamentale per regolare la vigilanza finanziaria proposta dal CDF negli accordi di programma corrisponde alla consueta collaborazione (art. 16 cpv. 3 LCF) e non pone problemi di attuazione.
1.3 Imposta federale diretta
Nella legge sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) la tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.