Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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piti in nome della vigilanza finanziaria. Ciò vale per ogni ufficio preposto ai sussidi e anche per le autorità fiscali. Con la vigilanza finanziaria, la vigilanza tecnica delle autorità fiscali non diventerà né inutile né secondaria. Già nel messaggio del 1967 era stata evidenziata la necessità di stabilire una volta per tutte che il CDF esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto prevede un controllo interno (art. 8 cpv. 3 LCF).
2.4 Assistenza e collaborazione
Nella legge sul Controllo delle finanze, l'assistenza e la collaborazione non sono una novità. Già 40 anni fa il legislatore federale presupponeva la collaborazione delle Autorità cantonali con il CDF. Il CDF deve poter contare sull'assistenza illimitata dei Cantoni anche nell'effettuazione delle verifiche presso di essi (art. 16 cpv. 4 LCF). La collaborazione tra il CDF e i Controlli cantonali delle finanze non obbliga i Cantoni a effettuare esami per la Confederazione. I Controlli cantonali delle finanze sono gli "organi di revisione" dei Cantoni e devono esercitare i propri compiti in modo conforme alle prescrizioni cantonali. In questo settore i Cantoni sono autonomi. Essi possono impostare secondo le proprie concezioni il loro controllo delle finanze per quanto riguarda compiti, risorse o anche importanza istituzionale.
Hanno addirittura la possibilità di rinunciare a istituire un proprio organo di vigilanza finanziaria.
I compiti dei Controlli delle finanze cantonali potrebbero coincidere con quelli del CDF. In questo caso, per evitare doppie attività è indispensabile fornire informazioni sulle previste attività di verifica. Il grado di collaborazione deve essere deciso dagli interessati nel caso singolo. In tal modo è possibile tenere conto delle diverse risorse e delle peculiarità dei Cantoni. Di conseguenza la collaborazione è la regola che, tuttavia, si limita spesso al coordinamento e allo scambio di informazioni.
3 Spiegazioni relative ai singoli articoli
Articolo 16 Ampiezza della vigilanza
Sotto Ampiezza della vigilanza vengono trattati i settori sottoposti ad esame (cpv. 1), la collaborazione (cpv. 3) e l’assistenza amministrativa nelle relazioni con i Cantoni (cpv. 4 invariato).
Articolo 16 capoverso 1 (nuovo)
D’ora in avanti la vigilanza finanziaria verrà estesa a tutti i sussidi della Confederazione, alle quote a destinazione vincolata dei Cantoni alle entrate della Confederazione nonché a compiti nel settore fiscale adempiuti dai Cantoni. Nel quadro della NPC, le leggi speciali nel settore dei sussidi (agricoltura, protezione dell’ambiente e del paesaggio, politica regionale,
misurazione ufficiale ecc.) sono già state rielaborate. Queste modifiche riguardano la vigilanza finanziaria nell’ambito degli accordi di programma ai sensi della legge sui sussidi nonché norme come l’articolo 95 della legge sull’asilo. Con tale testo la LCF soddisfa queste modifiche di legge. Le quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione risultano attualmente nell’ambito dell’imposta sull’alcool e dell’imposta sugli oli minerali. In futuro, neppure la quota dei Cantoni all'imposta federale diretta rientrerà nell’articolo 16 LCF, poiché l’utilizzazione di questi fondi non è a destinazione vincolata. Per contro,
l’adempimento di compiti federali nel settore fiscale deve poter essere esaminato.
Nell’ambito fiscale ciò riguarda prevalentemente l’imposta federale diretta.