Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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l’organo superiore di vigilanza finanziaria di uno Stato esercita la vigilanza finanziaria
sull’insieme delle finanze di uno Stato o consulta gli atti fiscali non sorge alcun conflitto con il diritto europeo. Allorquando a livello internazionale si fa riferimento all’Istituzione superiore di controllo (ISC) (in Svizzera è l’organo superiore di vigilanza finanziaria), si presuppone che questa autorità soddisfi le esigenze della Dichiarazione di Lima. La presente revisione vuole adempiere questi criteri.
7.2 La Corte dei conti europea
La soluzione adottata dall’Unione europea è paragonabile alla presente proposta. Anche nell’UE la Corte dei conti europea (CCE) esamina i fondi dell’UE, ossia le entrate e le uscite. La cooperazione tra CCE e ISC corrisponde pure al concetto dell’avamprogetto, nel senso che la collaborazione tra le diverse ISC è gradita, ma avviene a titolo volontario. Il sostegno da parte della CCE è in ogni caso dovuto.
La cooperazione della CCE con le ISC degli Stati membri dell’Unione europea è legata alla responsabilità della Corte per le verifiche dei fondi dell’UE. Dal momento che questi fondi sono gestiti in linea di massima dalle autorità dei Paesi interessati e che queste autorità sono a loro volta controllate dalle ISC, una stretta cooperazione con le ISC è essenziale ai fini di un’esecuzione efficiente ed efficace dei compiti. La cooperazione avviene principalmente nell’ambito del comitato di contatto delle ISC degli Stati membri dell’UE. La cooperazione avviene nel rispetto dell’indipendenza e del mandato costituzionale di ciascuna istituzione di controllo. Il comitato di contatto promuove la cooperazione e favorisce l’attuazione pratica di iniziative comuni finalizzate allo sviluppo di metodologie e al rafforzamento dell’efficacia operativa delle organizzazioni interessate. La strutturazione del comitato di contatto consente anche di concludere di principio le modalità di adempimento dell’obbligo previsto nell’articolo 248 paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità europea, secondo cui il controllo della CCE deve essere effettuato in collaborazione con l’ISC. Oltre a facilitare lo scambio di informazioni tra le ISC e la CCE, questa struttura ha permesso di compiere notevoli progressi nella cooperazione efficace tra le varie istituzioni che controllano come vengono gestiti i fondi comunitari.4 Il compito principale della CCE consiste nel presentare una volta all’anno un rapporto sull’utilizzazione dei fondi comunitari. Ciononostante la Corte dei conti impiega una cospicua parte delle sue risorse per la verifica dei fondi propri, ossia delle entrate
dell’Unione europea, anche se nell’UE non esistono imposte specifiche dell’UE che devono essere riscosse dagli Stati membri. Nella prassi, la CCE informa tempestivamente le Corti dei conti nazionali delle sue verifiche, affinché tali Corti possano decidere se e in che modo partecipare alle stesse verifiche. Per migliorare ulteriormente la cooperazione, la CCE e le ISC si scambiano regolarmente opinioni e informazioni.
8 Esigenze internazionali
8.1 INTOSAI e Dichiarazione di Lima
La Dichiarazione di Lima stabilisce lo standard minimo per l’indipendenza e l’attività delle ISC. Lo standard è stato stabilito sotto forma di Magna Charta dei controlli pubblici delle
4 Corte dei contri europea cfr. http://eca.europa.eu/portal/page/portal/cooperation