Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 14 pagine
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presentati al CDF otto rapporti di verifica e la comunicazione di una verifica effettuata. Tuttavia, solo tre Cantoni soddisfano le prescrizioni contenute nel piano di verifica nell'arco di tre anni. Attualmente bisogna riconoscere che la soluzione del problema tramite verifiche
volontarie da parte dei Controlli cantonali delle finanze è fallita.
Questa esperienza mostra che è necessario tenere conto delle risorse e delle peculiarità cantonali. La revisione della legge è stata discussa in seno alla Conferenza svizzera dei controlli delle finanze e nel suo gruppo di lavoro "Imposte". Le proposte di coordinamento delle attività di verifica e dello scambio diretto dei relativi risultati tra gli interessati sono state accolte favorevolmente. Non è stata invece approvata la proposta di affidare la vigilanza finanziaria ai Controlli cantonali delle finanze. La proposta è stata criticata in quanto sarebbe inconciliabile con la funzione e l'indipendenza degli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Essi costituiscono un "organo di revisione" dei Cantoni e intendono concentrare la loro attività nella gestione finanziaria.
2 Caratteristiche del progetto
2.1 Eliminazione della lacuna nel processo di verifica
La mozione chiede di migliorare il controllo della riscossione e della consegna dell'imposta federale diretta allo scopo di garantire la regolarità. È possibile migliorare il controllo colmando le attuali lacune nel processo di verifica. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che è necessario introdurre un controllo uniforme in tutti i Cantoni nel settore dell'imposta federale diretta. Per alcuni Cantoni la modifica della legge non provocherà cambiamenti perché essi già verificano direttamente l'imposta federale diretta. Nei Cantoni che non effettuano nessuna verifica o che effettuano solo verifiche parziali, il CDF concorderà con i Controlli cantonali delle finanze la procedura in conformità con l'articolo 16 capoverso 3 LCF.
2.2 Ampiezza della vigilanza
Le esperienze degli ultimi quarant’anni hanno mostrato che nella legge sul Controllo delle finanze l'ampiezza della vigilanza finanziaria nei rapporti con i Cantoni non è regolata in modo sufficientemente chiaro. Il problema principale è costituito dalla lacuna nella procedura di verifica dell'imposta federale diretta. La presente modifica risolve questo problema. Se il preventivo e il consuntivo sono interamente sottoposti alla verifica di un organo di vigilanza finanziaria, non è più possibile limitare l'ampiezza della vigilanza (art. 16 LCF) all'impiego delle prestazioni pecuniarie.
Le attuali norme particolari contenute in leggi speciali rimangono invariate. Il progetto non introduce una regolamentazione della vigilanza finanziaria nella legge sull'imposta federale diretta (LIFD). L'articolo 2 LIFD sottopone già generalmente la tassazione e la riscossione dell’imposta alla vigilanza della Confederazione. Ai fini della vigilanza finanziaria, nella legge sul Controllo delle finanze è proposta una nuova regolamentazione che si concilia pure con la regolamentazione della legge sull'imposta federale diretta e colma le attuali lacune nel processo di verifica.
2.3 Vigilanza tecnica e vigilanza finanziaria
La coesistenza di vigilanza tecnica e vigilanza finanziaria non è una novità e non provoca automaticamente doppioni. Al contrario, la vigilanza tecnica non può tralasciare i propri com-