Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine
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Con il progetto preliminare si persegue l'obiettivo di garantire al maggior numero possibile di consumatori l'accesso a un assortimento vasto e ricco a prezzi adeguati. Si tratta di conciliare gli interessi degli autori, degli editori, degli importatori, dei distributori e delle librerie da una parte e dei consumatori dall'altra. Questi ultimi sono interessati a disporre di una rete estesa di punti di vendita che offra un vasto e ricco assortimento di libri a prezzi adeguati.
Art. 2 Campo d'applicazione
Il capoverso 1 descrive il campo d'applicazione della legge. Il campo d'applicazione è limitato - come definito nell'articolo 3 del progetto - a libri scritti nelle lingue nazionali svizzere. Rientrano pertanto nel campo d'applicazione della legge i libri scritti ed editi in tedesco, francese, italiano o retoromancio. Il prezzo fisso non si applica dunque ai libri scritti in altre lingue e neppure ai libri usati o che presentano difetti. L'esclusione di questi libri dal campo d'applicazione facilita la regolamentazione successiva in quanto si possono limitare allo stretto necessario le deroghe al prezzo fisso. La legge riguarda l'edizione, l'importazione e il commercio di libri. Per motivi di sovranità e di esecuzione, il commercio elettronico transfrontaliero è escluso dal campo d'applicazione della presente legge.
Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Riklin Kathy, Rime, Theiler, Wandfluh, Zemp)
Una minoranza della Commissione auspica escludere dal campo d'applicazione della legge i libri concepiti appositamente quale materiale didattico destinato all’insegnamento scolastico. Il prezzo fisso non si applicherebbe dunque a questi mezzi didattici. La maggioranza ritiene che si tenga già conto delle esigenze delle scuole con gli sconti di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b. Essi non riguardano solo i mezzi didattici, ma anche la letteratura generale, che è ordinata anche dalle scuole.
Art. 3 Definizioni
In questo articolo figurano le definizioni dei principali termini utilizzati nella legge. Indirettamente viene così anche limitato il campo d'applicazione.
Al primo posto figura la definizione di libro. Il libro è definito quale prodotto editoriale in forma stampata. Sono considerati libri anche i prodotti combinati di cui il libro stampato è l'elemento principale (p. es. se a un prodotto editoriale stampato è allegato un CD o un DVD). Per contro, la legge non considera libri gli audiolibri. Per evitare problemi di interpretazione si specifica chiaramente che cosa secondo il progetto non è considerato libro: i giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici.
Per prezzo di vendita al pubblico si intende il prezzo (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) al quale il libro è venduto ai consumatori in Svizzera. L'obbligo di indicare il prezzo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto è conforme al diritto vigente, in particolare alle disposizioni dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi.