Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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zione. Quale misura di difesa si può domandare al giudice di proibire, far cessare e accertare l'illiceità di una lesione (cpv. 1 lett. a–c); inoltre si può chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata (cpv. 2). Tutti questi diritti hanno in comune che per farli valere basta l'illiceità della lesione. Non è necessario che vi sia colpa dell'autore.

Il capoverso 3 conferisce all'interessato la possibilità di proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato. Le condizioni legali per l'esercizio di questi diritti di risarcimento si fondano sul Codice delle obbligazioni (art. 41 segg.).

Art. 10 Azioni di organizzazioni

Mentre l'articolo 9 autorizza il singolo a intentare un'azione a titolo individuale, questa disposizione conferisce tale diritto alle associazioni. Ciò è giustificato dal fatto che il progetto preliminare non prevede nessun diritto di intervento da parte dello Stato, ma unicamente sanzioni di diritto civile. Conferire alle organizzazioni il diritto di promuovere un'azione significa garantire la possibilità di adire le vie legali nel caso di violazioni della legge sul prezzo fisso dei libri, nonostante i rischi finanziari e processuali. Se la cura di applicare la legge venisse lasciata al singolo editore, libraio, distributore o consumatore finale, ci sarebbe da temere che le violazioni della legge non vengano punite.

Secondo il capoverso 1, le azioni per proibire, far cessare e accertare l'illiceità di una lesione (cpv. 1 lett. a–c) e per ottenere una rettificazione o che la sentenza sia comunicata a terzi possono essere intentate da un'associazione professionale o economica i cui statuti autorizzano la difesa degli interessi economici degli editori, importatori, distributori o librai. Sarebbe invece poco sensato estendere la legittimazione attiva a tutte le associazioni professionali o economiche perché per loro sarebbe difficile provare l'interesse di una tutela giuridica.

Analogamente alla LCSl, secondo il capoverso 2 le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte dalle organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. Un prezzo di vendita eccessivo praticato in una regione linguistica potrebbe ad esempio dare luogo a un'azione delle organizzazioni dei consumatori. In tal caso, tuttavia, una denuncia al Sorvegliante dei prezzi potrebbe rivelarsi la via meno cara.

Art. 11 Provvedimenti cautelari

La possibilità di chiedere provvedimenti cautelari può rivelarsi importante nel presente contesto. In particolare se è necessario intervenire rapidamente sia contro un abuso in materia di prezzo fisso (art. 5), sia contro una violazione del divieto di discriminazione (art. 8). Gli articoli 28c–28f del Codice civile (protezione della personalità) contengono disposizioni dettagliate sui provvedimenti cautelari di diritto civile applicabili per analogia anche nell'ambito della presente legge. Diverse leggi, ad esempio la LCSl e la legge sui cartelli rinviano a questo proposito al Codice civile.