Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine
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Art. 12 Garante del prezzo fisso
Mediante l'istituzione del Garante del prezzo fisso si auspica trovare una soluzione diversa dall'affiliazione obbligatoria ad un'associazione. Il settore librario designa un Garante del prezzo fisso che è a disposizione anche di persone non appartenenti a associazioni professionali ed economiche e che per statuto è autorizzato a tutelare gli interessi economici di editori, importatori, distributori o librai (cpv. 1). Il Garante del prezzo fisso è autorizzato a far valere i diritti conferiti dall'articolo 9 capoversi 1 e 2 del presente progetto (cpv. 2). Si rafforzano così l'efficacia della legge e il suo effetto preventivo; un organo specializzato è a disposizione anche dei non membri di associazioni affinché difenda i loro interessi davanti a un tribunale.
Art. 13 Tribunale arbitrale
Il capoverso 1 autorizza il settore a creare un tribunale arbitrale. Come il Garante del prezzo fisso, il tribunale arbitrale deve essere indipendente dalle associazioni di categoria. Ad esso spetta il compito di sgravare le istituzioni statali da azioni in relazione alla legge sul prezzo fisso dei libri.
Il capoverso 2 precisa che il tribunale può essere adito a prescindere dall’affiliazione a un’associazione di categoria. Determinante è che la persona o l'organizzazione sia legittimata a promuovere azione secondo gli articoli 9, 10 o 12 del progetto di legge.
Il tribunale arbitrale si costituisce conformemente alle disposizioni in materia di arbitrato valide in Svizzera. Importante in questo contesto è il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) attualmente dibattuto in Parlamento. Il relativo progetto disciplina dettagliatamente l'arbitrato nella parte terza (art. 351-397), in particolare la costituzione del tribunale arbitrale, la procedura arbitrale e l'impugnazione. Se, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il CPC non dovesse ancora avere effetto, si continuerà ad applicare il Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969, al quale hanno aderito tutti i Cantoni.
Il settore librario provvede anche alla gestione del tribunale arbitrale. Il regolamento sugli emolumenti per adire il Tribunale federale è stabilito da quest'ultimo.
Minoranza (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh)
Art. 13a (nuovo) Riesame periodico
Una minoranza auspica che le misure previste nella legge siano riesaminate periodicamente dal punto di vista della loro efficacia. Considerato il carattere complesso e controverso della materia, la minoranza ritiene che il legislatore debba agire con cautela e valutare attentamente gli effetti della legge. Il capoverso 1 prevede che il riesame abbia luogo ogni tre anni. Il primo rapporto di valutazione dovrà essere realizzato tre anni dopo l'entrata in vigore della legge. Il Consiglio federale presenterà ogni tre anni al Parlamento un rapporto sui risultati della valutazione in base al quale proporrà, se del caso, di modificare o eventualmente abrogare la legge (cpv. 2). La maggioranza non ritiene adeguato chiedere un riesame ogni tre anni: la legge non introduce un sistema completamente nuovo e la Svizzera dispone di vaste esperienze nell'ambito del sistema del prezzo fisso.