Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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conto degli interessi dei consumatori; inoltre fissa rigidamente nella legge l'aumento autorizzato dei prezzi. Il sistema scelto, che prevede l'intervento del Sorvegliante dei prezzi, permette di determinare in maniera flessibile e tenendo conto delle differenze di costo effettive se i prezzi sono abusivi.

Art. 5 Prezzo fisso

Il capoverso 1 definisce la fissazione dei prezzi per il commercio librario. I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito dall'editore o dall'importatore. Sono fatti salvi il capoverso 2 e gli articoli 6 e 7 del progetto, che regolano le deroghe e la validità del prezzo fisso.

Secondo il capoverso 2 i librai possono accordare fino al cinque per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico. Possono quindi ridurre tale prezzo di cinque punti percentuali. Il singolo libraio può decidere liberamente come intende impiegare questa possibilità di sconto.

Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)

Una minoranza auspica che nel capoverso 2 sia prevista la possibilità per le librerie non solo di ridurre ma anche di aumentare il prezzo dei libri. Propone pertanto che i librai possano diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita stabilito. L'aumento potrebbe permettere soprattutto alle piccole librerie di finanziare, ad esempio, delle settimane del libro e contribuire così a promuovere la lettura.

Minoranza (Kaufmann, Estermann, Flückiger, Miesch, Rime, Walter, Wandfluh)

Una minoranza auspica aggiungere un capoverso 3 con cui assegnare ai consumatori il diritto di scegliere se pagare il prezzo di vendita in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina. La disposizione dovrebbe permettere di impedire la fissazione di prezzi abusivi.

Art. 6 Deroghe

Il capoverso 1 fissa le situazioni economiche nell'ambito delle quali si può derogare alla disciplina del prezzo fisso e accordare sconti. Queste deroghe sono applicate correntemente dal settore e anche gli ordinamenti giuridici stranieri con prezzo fisso per i libri le accordano.

La lettera a disciplina gli sconti per la vendita di libri alle biblioteche pubbliche. Vale il principio secondo cui possono essere accordati sconti fino al 10 per cento. Alle biblioteche pubbliche che per l’acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi possono essere accordati sconti fino al 15 per cento; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner commerciali possono convenire lo sconto liberamente. La disposizione deve essere vista nel contesto della promozione dell'apprendimento. Mediante prezzi inferiori si intende spingere le biblioteche