Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Art. 8 Distribuzione ai commercianti di altri settori

Secondo il capoverso 1 non si devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelli previsti per le librerie. I grandi distributori, i supermercati e le reti di chioschi non devono godere di vantaggi concorrenziali rispetto alle librerie specializzate. Con questa disposizione vengono promosse la varietà e la qualità dell'offerta di libri per il tramite di una fitta rete di punti di vendita.

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Per la minoranza, vi è oggi una discriminazione transfrontaliera nei confronti delle librerie svizzere: gli editori e gli importatori vendono i loro libri a condizioni meno favorevoli di quelle applicate alle librerie all'estero. Per eliminare questa disparità di trattamento, secondo la minoranza la legge deve stabilire esplicitamente al capoverso 2 che gli editori e gli importatori non devono vendere libri in Svizzera a prezzi più elevati di quelli praticati nel Paese di edizione. Il divieto concerne non solo i libri importati, ma anche i libri delle case editrici svizzere che fissano per i libri da vendere nei Paesi limitrofi prezzi più bassi di quelli praticati in Svizzera. La maggioranza ritiene che talvolta gli aumenti dei prezzi siano giustificati e pertanto rifiuta tale divieto; per quanto riguarda gli aumenti ingiustificati dei prezzi, si fida della vigilanza esercitata dal Sorvegliante dei prezzi (art. 4).

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Una minoranza chiede che le imposte sul valore aggiunto rimborsate all'estero siano retrocesse ai consumatori in Svizzera. L'obiettivo è che nel calcolare il prezzo di vendita svizzero per i libri ci si basi sul prezzo ordinario nel Paese di edizione cioè sul prezzo non comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto per impedire così aumenti dei prezzi. La maggioranza ritiene che ciò sia già garantito dall'articolo 4 capoverso 3 e dal commento a tale articolo.

Art. 9 Azioni

Il capoverso 1 disciplina la legittimazione attiva e il diritto d'azione di chi, a titolo individuale, subisce le conseguenze di una violazione degli articoli 4–8 della legge sul prezzo fisso, ovvero di chi è leso o minacciato negli interessi economici da una delle violazioni menzionate. Possono subire una violazione gli editori, gli importatori, i distributori, i librai e i consumatori.

Sia la legittimazione attiva sia il diritto di promuovere azione civile spettante alle persone interessate sono ripresi dalla LCSl, per cui si può rinviare alla letteratura in materia. Tuttavia non è possibile limitarsi a un rimando a tale legge perché, a causa delle divergenze riguardanti la legittimazione attiva, si creerebbe solo confusione.

Conformemente alla concezione di diritto privato del progetto preliminare si tratta, relativamente al diritto di promuovere un'azione, di diritti civili di difesa e di ripara-