Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto preliminare è basato sul diritto privato e pertanto non ha ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. L'esame dei prezzi fissati dagli editori e importatori, che il Sorvegliante dei prezzi svolgerà a livello nazionale, avrà invece ripercussioni sull'effettivo del personale.

4.2 Per i Cantoni e i Comuni

Nella misura in cui il tribunale arbitrale sia adito e le controversie non siano sottoposte a tribunali arbitrali, non sono previste ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

5 Rapporto con il diritto europeo

Le regolamentazioni previste non sono in contrasto con disposizioni dell'Unione Europea. Le leggi sul prezzo fisso dei libri nei Paesi limitrofi Germania, Austria, Francia e Italia poggiano tutte sul principio adottato per il presente progetto.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

Per poter valutare la costituzionalità del presente progetto preliminare, si deve esaminare se la Costituzione federale (Cost.) attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare una simile legge. Dato che la regolamentazione del prezzo è una limitazione della libertà economica occorre anche verificare se le corrispondenti condizioni sono soddisfatte.

Competenza della Confederazione

Conformemente all'articolo 3 e all'articolo 42 capoverso 2 Cost., la Confederazione ha bisogno di una base costituzionale per emanare norme di diritto. Se per un determinato settore la Costituzione non prevede nessuna disposizione che attribuisca la competenza alla Confederazione, sono competenti i Cantoni. Si tratta dunque di esaminare se la Costituzione attribuisce alla Confederazione le competenze necessarie per emanare una legge sul prezzo fisso dei libri.

Secondo la Commissione, la competenza di legiferare nell'ambito del prezzo fisso è data dall'articolo 69 capoverso 2 e dall'articolo 103 Cost.

Secondo l'articolo 69 capoverso 2 Cost., la Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale. Con il progetto preliminare si intende promuovere la varietà dell'offerta del bene culturale libro e in particolare delle opere letterarie. La Commissione ritiene pertanto che, con una legge sul prezzo fisso dei libri, la Confederazione agisca ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2.