Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Alcuni membri della Commissione dubitano però che questa argomentazione sia sufficiente per provare la competenza di legiferare della Confederazione. Secondo loro la formulazione «sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuovere l’espressione artistica e musicale» si riferisce soprattutto al sostegno finanziario e non consente alla Confederazione di emanare una legge restrittiva. La maggioranza della Commissione non condivide invece questa interpretazione rigida dell'articolo 69 capoverso 2; ritiene che un'interpretazione più ampia di questa disposizione sia giustificata anche dal fatto che pure il progetto di legge sulla promozione della cultura, nel quale figurano misure diverse dagli aiuti finanziari, è basato sull'articolo 69 capoverso 2.

La seconda disposizione che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare è l'articolo 103 Cost. secondo cui la Confederazione può nell'ambito della politica strutturale, promuovere rami economici e professioni minacciate. Il progetto preliminare ha come obiettivo quello di assicurare l'esistenza non solo di librerie indipendenti, ma anche di tutto il settore editoriale svizzero, il quale senza una regolamentazione rischia a lungo termine di sparire. La Commissione ritiene pertanto che anche l'articolo 103 conferisca alla Confederazione la competenza di legiferare in questo ambito. Alcuni membri della Commissione non condividono tale punto di vista. Secondo loro non è tutto il settore che rischia di sparire ma al massimo alcune imprese o alcuni tipi di imprese.

Limitazione della libertà economica

La regolamentazione proposta dalla Commissione costituisce indubbiamente una limitazione della libertà economica, dato che le librerie e altri punti di vendita non possono più stabilire liberamente i loro prezzi o possono fissarli solo nei limiti stretti fissati dal progetto preliminare.

La libertà economica è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 27 Cost. Secondo l'articolo 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale – oppure, se gravi, essere previste dalla legge medesima –, devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate allo scopo. Inoltre, la Costituzione aggiunge all'articolo 94 capoverso 4 che deroghe al principio della libertà economica sono ammissibili soltanto se previste dalla Costituzione.

La prima condizione – l'esistenza di una base legale o di una legge – non costituisce evidentemente un problema, dato che è prevista l'emanazione di una legge. Per quanto riguarda l'interesse pubblico, la Commissione rileva che gli obiettivi di politica culturale previsti dal progetto preliminare soddisfano questa condizione. La condizione di cui all'articolo 94 capoverso 4 è infine soddisfatta nella misura in cui il progetto preliminare si basa, come menzionato, sull'articolo 103 Cost. Questa disposizione stabilisce espressamente che, se necessario, la Confederazione può derogare al principio della libertà economica.

La Commissione non è invece unanime sulla questione della proporzionalità. Il principio della proporzionalità esige in particolare che una misura che limita un diritto fondamentale sia appropriata, cioè adatta a raggiungere l'obiettivo dell'interesse pubblico (idoneità), e che non vi sia un mezzo meno restrittivo ma altrettanto