Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011−2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4 capoverso 1 numero 20 della legge federale del 4 ottobre 197448 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Consulenza

Nell’ambito della consulenza agricola, la Confederazione finanzia servizi di consulenza interregionali e centrali. La maggior parte dei fondi federali è assegnata alla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA (9,5 mio. p.a.), che coadiuva il lavoro dei consulenti dei Cantoni, delle organizzazioni e degli istituti di ricerca. Il Consiglio federale propone di ridurre progressivamente fino a concorrenza di un terzo i fondi per la consulenza agricola rispetto a quelli previsti dal piano finanziario vigente. Dato che gran parte di queste risorse sono assegnate ad AGRIDEA i tagli colpiscono prevalentemente questa istituzione. A livello di applicazione sarà ridotta la portata dei mandati di prestazione, con conseguente adeguamento del catalogo delle prestazioni. Le riduzioni in tale ambito potrebbero generare una tendenziale diminuzione delle possibilità degli agricoltori di adeguare le proprie strutture e infrastrutture a nuove esigenze. Qualora volessero continuare a beneficiare delle stesse prestazioni attuali nel settore della consulenza, i Cantoni dovrebbero sopportare leggeri oneri supplementari a causa dei prezzi più elevati per le prestazioni di servizi.

Coltivazione delle piante e allevamento di animali

Alla voce Coltivazione delle piante e allevamento di animali la Confederazione promuove misure zootecniche e l’applicazione del Piano d’azione nazionale «Risorse citogenetiche». La promozione dell’allevamento è una misura conforme all’OMC, basata sull’articolo 141 LAgr e volta al miglioramento delle basi di produzione, che consente di ottenere un allevamento di animali da reddito indipendente, di qualità e adeguato alle condizioni naturali del nostro Paese. I fondi federali nel settore dell’allevamento di animali sono stanziati in favore di organizzazioni di allevamento riconosciute. Consentono di ridurre i prezzi che gli allevatori devono pagare per le prestazioni di servizi delle federazioni d’allevamento, quali la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali. Nel 2009, la Confederazione ha stanziato in questo ambito circa 35 milioni, di cui ben 24 sono andati a beneficio dell’allevamento bovino, mentre quello caprino e ovino hanno ricevuto poco meno di 4 milioni e quello suino circa 3. L’allevamento equino si è visto assegnare quasi 2 milioni. Per conservare le razze svizzere minacciate – la Svizzera vi si è impegnata nel quadro della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43) – la Confederazione ha investito 1,3 milioni, di cui