Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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2.2.21 Agricoltura: promozione dello smercio, sostegno del mercato e pagamenti diretti

Situazione attuale

Conformemente all’articolo 6 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1), la maggior parte delle uscite nel settore agricolo è gestita tramite un involucro finanziario quadriennale. Allo scopo di garantire la coerenza tra il programma di legislatura e significativi progetti di finanziamento, nell’estate del 2010 il Consiglio federale licenzierà un messaggio sui limiti di spesa agricoli transitori per il biennio 2012–2013, il cui importo sarà stabilito in base ai fondi iscritti nella pianificazione finanziaria della Confederazione e alle decisioni del Consiglio federale in merito al Programma di consolidamento 2011–13 ( PCon 11/13).

Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

PF 2011 PF 2012 PF 2013 708/A2310.0145 Promozione dello smercio 57 5858

708/A2310.0147 Aiuti produzione animale 7 77

708/A2310.0149 Pagamenti diretti generali 2 203 2 231 2 233 606/A2310.0211 Contributi d’esportazione di 70 7070

prodotti agricoli trasformati

Totale 2 377 2 366 2 368 Misure

Rispetto alla pianificazione finanziaria, riduzione delle uscite per la promozione dello smercio, gli aiuti per la produzione animale, i pagamenti diretti generali e i contributi d’esportazione di prodotti agricoli trasformati di 27, 33 e 44 milioni nei rispettivi anni.

Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

PF 2011 PF 2012 PF 2013

708/A2310.0145 Promozione dello smercio 6,0 11,0 16,0

708/A2310.0147 Aiuti produzione animale 3,5 4,5 5,8

708/A2310.0149 Pagamenti diretti generali 2,0 2,0 7,0 606/A2310.0211 Contributi d’esportazione di

prodotti agricoli trasformati 15,0 15,0 15,0

Totale 26,5 32,5 43,8 Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011−2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4 capoverso 1 numero 21 della legge federale del 4 ottobre 197449 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.