Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 176 pagine

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Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

PF 2011 PF 2012 PF 2013

802/A2310.0216 Aumento domanda minima − 15,0 15,0 802/A2310.0216 Fideiussione materiale rotabile − 8,0 9,0

Totale − 23,0 24,0

Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell’articolo 4 capoverso 1 numero 17 della legge federale del 4 ottobre 197442 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 2: modifica dell’articolo 30 capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 marzo 200943 sul trasporto di viaggiatori (LTV).

Aumento della domanda minima da 32 a 100 persone

In virtù dell’articolo 30 capoverso 2 della legge sul trasporto dei viaggiatori (LTV) l’offerta di trasporto è determinata tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano: a) collegamenti basilari adeguati; b) gli imperativi della politica regionale; c) gli imperativi della politica di assetto del territorio; d) gli imperativi della protezione dell’ambiente; e) le esigenze dei disabili. L’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) stabilisce quale offerta può essere ordinata dalla Confederazione in base a quale domanda. L’articolo 7 dispone che la Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’offerta in funzione della domanda e che può esser ordinato congiuntamente dalla Confederazione un collegamento minimo di quattro coppie di corse se sul tratto meno frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno e di 18 coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno.

Con l’aumento della domanda minima da 32 a 100 persone in media al giorno la Confederazione non parteciperà all’ordinazione e all’indennizzo di una linea sulla quale sono trasportate in media meno di 100 persone al giorno. Ciò si traduce in uno sgravio annuo di 15 milioni.

Portando la domanda minima a 100 persone al giorno, circa 160 delle 1 300 linee attualmente indennizzate non saranno più riconosciute come aventi diritto e non saranno più sostenute dalla Confederazione. I Cantoni sono liberi di riprendere a loro carico la quota di finanziamento della Confederazione, di stabilire se i Comuni o altre collettività partecipano all’indennità (art. 33 cpv. 5 LTV) o di sospendere l’offerta.