Rapporto verifica dei compiti della Confederazione

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

• Adeguamenti legali Ev. allegato 2 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e

dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1)

• Pietre miliari dell’attuazione  Preparazione della verifica delle commissioni extraparla-

mentari secondo l'articolo 57d LOGA: 2010

 Proposta collettiva per verifica e rinnovo integrale: 2011

• Sgravio di bilancio perseguito (in mio.) 2011 2012 2013 20142015

n.q. n.q. n.q. n.q.

1.2.7 Verifica del disciplinamento del pensionamento di categorie speciali di personale

Determinati collaboratori del DDPS (corpo degli istruttori, ufficiali superiori di stato maggiore, piloti collaudatori, sicurezza di volo, servizio di volo), del DFF (dogane) e del DATEC (Ufficio federale dell’aviazione civile) possono beneficiare del prepensionamento dopo il compimento del 58° anno di età.

A seguito del passaggio al primato dei contributi le competenze tra il datore di lavoro e l’istituto di previdenza PUBLICA sono ora disciplinate su base contrattuale e i relativi articoli sono stati adeguati nell’OPers. Al posto degli attuali pensionamenti anticipati sono subentrate continuazioni del pagamento dello stipendio. Dal 1° luglio 2008 una parte dei militari di professione e degli appartenenti al Corpo delle guardie di confine è liberata dalla prestazione lavorativa nel senso di un prepensionamento prima del raggiungimento dell’età ordinaria del pensionamento. Questi assicurati continuano a ricevere, prima della corresponsione della pensione di vecchiaia o di quella transitoria da parte di PUBLICA, il pieno pagamento dello stipendio al massimo per tre anni. Durante questo periodo di tempo i contributi legali e regolamentari alle assicurazioni sociali e alla cassa pensioni PUBLICA sono versati dal datore di lavoro e dall’assicurato.

La rendita regolamentare di vecchiaia e la rendita transitoria integralmente finanziata dal datore di lavoro intervengono al più presto al compimento del 61° anno di età (in precedenza 58° anno di età). Ora le rendite di vecchiaia non s ono più aumentate con il capitale di copertura. Durante un periodo transitorio di sette anni (2008–2015), per compensare l’attuale livello di prestazioni le persone interessate ricevono, al più tardi all’inizio della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria, una prestazione in capitale pari al massimo a tre quarti dello stipendio annuo.

Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a un esame approfondito le norme di prepensionamento nelle professioni di monopolio. In questo senso ha incaricato il DFF (UFPER) di elaborare adeguate varianti d'intesa con i Dipartimenti interessati. In considerazione delle norme legali in vigore i risparmi non saranno comunque possibili prima del 2013.

• Adeguamenti legali Ordinanza sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3)

• Pietre miliari dell’attuazione  Elaborazione di possibili varianti di risparmio: fine 2010

 Prima consultazione del Consiglio federale: metà 2011

• Sgravio di bilancio perseguito (in mio.) 2011 2012 2013 20142015

n.q. n.q. n.q.