Rapporto verifica dei compiti della Confederazione

Consultazione 2009/119: Programma di consolidamento 2011-2013 (PCon 11/13) e rapporto sul piano die attuazione della verifica dei compiti · 54 pagine

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• Adeguamenti legali  Legge federale sulle strade nazionali (RS 725.11)

 Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11)

 Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (RS 725.116.2)

 Legge federale sull'imposizione degli oli minerali

(RS 641.61)

• Pietre miliari dell’attuazione Indagine conoscitiva presso i Cantoni: metà del 2010 • Sgravio di bilancio perseguito (in mio.) 2011 2012 2013 20142015

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13.2.3 Riforma nel traffico regionale viaggiatori (TRV): sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus

In virtù dell'articolo 28 della legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 2009 (RS 745.1), l'offerta di trasporto nel traffico regionale è ordinata e indennizzata congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Questi ultimi sono responsabili della pianificazione dell'offerta. A intervalli regolari (ogni 4 anni circa), la maggior parte dei Cantoni fa realizzare degli studi sull’idoneità, sull’economicità e sulle possibilità di sviluppo delle offerte esistenti. Certi Cantoni attuano questa procedura in particolare per le offerte al di sotto di un determinato grado di copertura. Una questione costantemente sollevata in questo contesto è la sostituzione di servizi ferroviari con linee di autobus, così come lo spostamento di singole corse in orari marginali. Per verificare i mezzi di trasporto ottimali, i Cantoni si basano tra l'altro sui seguenti criteri:

̵ analisi del mercato (dati relativi alla struttura e alla domanda);

̵ qualità dell'offerta e dei collegamenti;

̵ determinazione dei costi (spese per gli investimenti, i bus, l’esercizio della ferrovia ecc.);

̵ aspetti economici.

Nell'ambito della presente misura, le verifiche dell’economicità condotte su base continuativa dai Cantoni devono essere utilizzate in maniera più mirata e a livello nazionale attraverso la definizione di requisiti minimi unitari e universalmente validi per quanto concerne il grado di copertura dei costi e di sfruttamento. Se una linea non risponde a questi requisiti sull'arco di un determinato periodo, ad esempio per quattro anni, occorre imperativamente esaminare se il suo esercizio può essere trasferito dalla ferrovia al bus. La base per questa valutazione può essere il sistema di indicatori introdotto nel 2007 per il traffico regionale viaggiatori, il quale misura l'efficienza delle prestazioni delle singole tratte. Nei prossimi anni saranno quindi possibili raffronti tra prestazioni previste e tratte percorse, ma anche tra imprese di trasporto operanti su tratte comparabili.

Con la prevista definizione di criteri di verifica unitari, viene creato uno strumento che consente di esaminare le linee ferroviarie caso per caso. In questo modo si tiene conto dell'estrema difficoltà nel formulare constatazioni generali su risparmi e su guadagni in termini di efficienza conseguenti al trasferimento dell’esercizio dalla ferrovia al bus, tanto più che tale trasferimento genera risparmi rilevanti unicamente se si può abbandonare completamente l’infrastruttura ferroviaria. Questa misura è pertanto più mirata rispetto all'elaborazione di un rapporto di carattere generale, chiesto da più parti e rigettato dal Consiglio federale (cfr. tra l'altro 09.4246 Postulato Roth dell'11.12.2009).