OEm-BDTA

Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 4 pagine

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l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati di cui all’articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005:

a. per i dati di base di cui al numero 1 lettera a e numero 3

lettera a dell’allegato dell’ordinanza BDTA e per il

nome e l’indirizzo del detentore degli animali che teneva

l’animale al momento della nascita, per ogni animale e

destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo

stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei

dati non sono soggette a emolumento. 0.20

b. per i dati riguardanti le variazioni di cui al numero 1 let-

tere a-g e numero 3 lettere a-l dell’allegato

dell’ordinanza BDTA, per ogni animale e destinatario

dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale

e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono

soggette a emolumento. 0.50

d. per i dati riguardanti le variazioni di cui al numero 2 let-

tere a-d dell’allegato dell’ordinanza BDTA, per ogni

gruppo di animali e destinatario dei dati. 0.20

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova