BDTA
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 11 pagine
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presso il gestore e utilizzare i dati giusta gli articoli 3 – 4d di cui necessitano per svolgere i loro compiti.
Art. 9a Incaricati (nuovo)
1La persona incaricata ai sensi dell’articolo 4e può consultare, acquisire presso il gestore e utilizzare gli stessi dati del detentore di animali (art. 9).
2L’accesso è tuttavia gratuito soltanto per i dati di al massimo cinque committenti al mese.
Art. 12 cpv. 4
4Verifica la completezza e la plausibilità dei dati giusta l’articolo 4 – 4e. Notifica al detentore di animali o al proprietario di equidi i dati incompleti o non plausibili dandogli la possibilità di completarli o di appurarli.
Art. 12b Compiti del gestore nel settore degli equidi (nuovo)
1Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d’identificazione (UELN8) in base alla notifica di nascita, a meno che non lo rilasci un servizio estero sulla base di una convenzione.
2Rilascia al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:
a. il numero d’identificazione attribuito all’animale (UELN);
b. i dati registrati di cui al numero 3 lettera a dell’allegato;
c. l’indicazione che l’animale deve essere identificato e riconosciuto entro il 31 dicembre del primo anno di vita;
d. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 18 agosto 20049 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).
3Attribuisce un numero d’identificazione alle persone che si sono registrate giusta gli articoli 4c capoverso 1 e 4e capoverso 1.
Art. 13 cpv. 4 (nuovo)
4Appronta i passaporti per equidi per animali della specie equina o trasmette i dati necessari a tal fine ai servizi riconosciuti ai sensi dell’articolo 15c capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie.
8Direttive dell’Universal Equine Life Number: www.ueln.net
9 RS 812.212.27
10 RS 817.190
11 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).