BDTA
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 11 pagine
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c. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
g. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, cavalli piccoli, pony, asini, muli, bardotti);
h. passaporto per equide: documento ai sensi dell’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.
Art. 4, cpv. 1
1Per animali della specie bovina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 1 dell’allegato.
Art. 4a
Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 2 dell’allegato.
Art. 4c Obbligo di registrazione in relazione agli equidi (nuovo)
1Nella banca dati devono essere registrati:
a. il proprietario dell’equide;
b. la persona che identifica l’equide ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie;
c. la persona che effettua il riconoscimento dell’equide.
2Queste persone devono notificare al gestore della banca dati i seguenti dati ai fini della registrazione:
a. il loro nome;
b. il loro indirizzo;
c. la loro e-mail;
d. il loro numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.
Art. 4d Dati per equidi
1Per gli equidi il proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettere a-g dell’allegato.
2Al cambiamento del proprietario, il vecchio proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera h dell’allegato e il nuovo proprietario i dati di cui al numero 3 lettera i dell’allegato.
3Alla macellazione di un equide, il detentore dell’animale deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera j dell’allegato.
4 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).
5 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).