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Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 11 pagine

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4All’identificazione di un equide, la persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie, che lo identifica, deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera k dell’allegato.

5Al riconoscimento (registrazione della segnalazione nonché modifica e aggiunta alla segnalazione) di un equide, la persona che effettua il riconoscimento (segnalazione grafica e verbale) deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui al numero 3 lettera l dell’allegato.

Art. 4e Trasferimento dell’obbligo di notifica a terzi (nuovo)

1Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 – 4d possono trasferire l’obbligo di notifica a terzi (incaricati). Non può essere trasferito l’obbligo di notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzo.

2La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale trasferimento al gestore della banca dati e richiedere la registrazione della persona incaricata. A tal fine deve comunicargli i seguenti dati della persona incaricata:

a. nome;

b. indirizzo;

c. e-mail;

d. numero di telefono e lingua di corrispondenza.

3Gli stessi dati devono essere notificati alla revoca dell’incarico.

Art. 5a cpv. 3

3Le richieste di rettifica di dati di cui all’allegato 1 lettere c–e nonché all’allegato 2 lettere b–c devono essere corredate dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie.

Art. 6 cpv. 1

1Chiunque può consultare:

a. la storia di ogni animale;

b. lo stato sanitario riguardo alla BVD di ogni animale;

c. lo stato sanitario riguardo alla BVD di un’azienda detentrice di animali;

d. lo stato vaccinale riguardo alla Blue tongue di ogni animale.

Art. 7 cpv. 2

2Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approvvigionamento economico del Paese nonché l’Ufficio del consumo, l’Amministrazione federale delle dogane AFD e Swissmedic possono acquisire

6 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).

7 RS 916.401 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 / 4255).