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Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine
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xxx.xx Ordinanza sull’etichetta ambientale
Sezione 2: Etichetta ambientale
Art. 3 Obbligo di contrassegnazione
1 Chi mette in vendita un’automobile nuova deve apporvi un’etichetta ambientale.
2 L’etichetta ambientale deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione dell’offerente.
Art. 4 Contenuto e rappresentazione grafica dell’etichetta ambientale
1 L’etichetta ambientale deve contenere informazioni relative a:
a. impatto ambientale (art. 7);
b. emissioni di CO2 (art. 8);
c. consumo energetico (art. 9);
d. classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell’etichetta ambientale (art. 11).
2 L’etichetta ambientale deve inoltre contenere informazioni relative a:
a. marca e tipo di automobile, incluso il numero di approvazione del tipo;
b. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
c. tipo di vettore energetico necessario;
d. classificazione secondo la norma Euro;
e. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
3 Le informazioni riportate dall’etichetta ambientale sono basate sui dati rilevati nell’ambito dell’approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce e di rapporti e le modalità di cambio.
4 La rappresentazione grafica dell’etichetta ambientale è disciplinata nell’allegato 5 numero 1.
Art. 5 Informazioni riportate nell’etichetta ambientale usate in elenchi e scritti
pubblicitari
1 Le informazioni di cui agli articoli 7–9 e 11 devono figurare in modo ben leggibile anche nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici.
2 Negli scritti pubblicitari, le informazioni di cui agli articoli 7–9 e 11 devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile su almeno il 10 per cento della superficie pubblicitaria.