Progetto

Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

xxx.xx Ordinanza sull’etichetta ambientale

Sezione 2: Etichetta ambientale

Art. 3 Obbligo di contrassegnazione

1 Chi mette in vendita un’automobile nuova deve apporvi un’etichetta ambientale.

2 L’etichetta ambientale deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione dell’offerente.

Art. 4 Contenuto e rappresentazione grafica dell’etichetta ambientale

1 L’etichetta ambientale deve contenere informazioni relative a:

a. impatto ambientale (art. 7);

b. emissioni di CO2 (art. 8);

c. consumo energetico (art. 9);

d. classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell’etichetta ambientale (art. 11).

2 L’etichetta ambientale deve inoltre contenere informazioni relative a:

a. marca e tipo di automobile, incluso il numero di approvazione del tipo;

b. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;

c. tipo di vettore energetico necessario;

d. classificazione secondo la norma Euro;

e. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

3 Le informazioni riportate dall’etichetta ambientale sono basate sui dati rilevati nell’ambito dell’approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce e di rapporti e le modalità di cambio.

4 La rappresentazione grafica dell’etichetta ambientale è disciplinata nell’allegato 5 numero 1.

Art. 5 Informazioni riportate nell’etichetta ambientale usate in elenchi e scritti

pubblicitari

1 Le informazioni di cui agli articoli 7–9 e 11 devono figurare in modo ben leggibile anche nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici.

2 Negli scritti pubblicitari, le informazioni di cui agli articoli 7–9 e 11 devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile su almeno il 10 per cento della superficie pubblicitaria.

3 RS 741.41