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Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine
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xxx.xx Ordinanza sull’etichetta ambientale
Art. 9 Valori limite di consumo
1 I valori limite di consumo degli impianti e degli apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso 1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere superati, figurano nell’allegato 2.1 segg.
2 Chi costruisce o importa gli impianti e gli apparecchi designati nell’allegato 2.1 segg. presenta periodicamente all’Ufficio federale o al servizio designato dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall’Ufficio federale o dal servizio designato dal Dipartimento.
Art. 11 Titolo e cpv. 1 lett. a
Indicazione del consumo di energia e delle proprietà dell’apparecchio
1 Chi offre o commercializza impianti e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati:
a. Abrogato
Art. 21 cpv. 2
2 L’Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l’esecuzione degli articoli 7–11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti.
Art. 28 lett. b n. 1 e 2
È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
b. trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11):
1. nel caso di impianti e apparecchi: il consumo di energia,
2. abrogato
Art. 18 Disposizioni transitorie
1Gli offerenti devono contrassegnare, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2011, le automobili nuove con l’etichetta ambientale.
2 Per i veicoli diesel, l’etichetta ambientale deve contemplare entro il 31 dicembre 2013, oltre alle informazioni di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2, anche informazioni sulla presenza di un filtro antiparticolato.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.