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Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine

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Ordinanza sull’etichetta ambientale xxx.xx

3 I requisiti della rappresentazione grafica delle informazioni sono disciplinati nell’allegato 5 numero 2.

Art. 6 Metodi di misurazione

Il consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili devono essere misurati secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV4.

Art. 7 Impatto ambientale

1 L’impatto ambientale deve essere indicato sotto forma di punti di impatto ambientale (PIA). A titolo di paragone deve essere indicata secondo l’allegato 1 numero 3 la media dei PIA di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente.

2 I PIA sono calcolati in base ai dati sulle emissioni di inquinanti atmosferici, CO2 e rumore nonché sull’impatto ambientale causato dalla produzione del carburante consumato.

3 I PIA sono calcolati secondo l’allegato 1.

Art. 8 Emissioni di CO2

1 Le emissioni di CO2 devono essere indicate in grammi per chilometro. A titolo di paragone deve essere indicato secondo l’allegato 2 numero 5 capoverso 1 il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente.

2 Per le automobili la cui approvazione del tipo è stata rilasciata per miscele di carburanti fossili e biocarburanti o che sono alimentate con tali miscele sull’intero territorio nazionale, le emissioni di CO2 devono essere indicate separatamente secondo l’origine fossile e biogena in base al rapporto di miscela di cui all’allegato 2 numero 4.

3 Per le automobili a trazione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica, occorre considerare, oltre alle informazioni relative all’approvazione del tipo, anche le emissioni di CO2 generate durante la produzione di corrente elettrica. Il calcolo avviene secondo l’allegato 2 numero 2.

Art. 9 Consumo energetico

1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso in litri di benzina o benzina equivalente per 100 chilometri e, se il veicolo non è alimentato a benzina, anche nell’unità corrente per 100 chilometri. La conversione in benzina equivalente è disciplinata nell’allegato 2 numero 3.

2 A titolo di paragone deve essere indicata la media del consumo energetico, espressa in litri di benzina equivalente per 100 chilometri, di tutti veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente secondo l’allegato 2 numero 5 capoverso 2.

4 RS 741.41