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Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine

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xxx.xx Ordinanza sull’etichetta ambientale

Art. 10 Efficienza energetica

L’efficienza energetica di un’automobile è determinata con l’ausilio di un coefficiente di valutazione di cui all’allegato 3.

Art. 11 Classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell’etichetta

ambientale

La classificazione delle automobili nelle categorie A - G dell’etichetta ambientale avviene tenendo conto della loro efficienza energetica e dell’inquinamento ambientale che causano secondo l’allegato 4.

Sezione 3: Esecuzione e informazione

Art. 12 Verifica e adeguamento degli allegati

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica periodicamente gli allegati della presente ordinanza e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.

2 Il DATEC determina le categorie A-G dell’etichetta ambientale secondo l’allegato 4 in modo tale che i tipi di veicoli in vendita siano ripartiti equamente fra tutte le categorie.

3 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base di tutti i veicoli nuovi immatricolati durante l’anno di calcolo, la media dei valori stabiliti negli allegati per quanto riguarda i PIA, le emissioni di CO2 e il consumo energetico.

4 L’anno di calcolo inizia il 1° giugno dell’anno precedente.

5 Il DATEC adegua gli allegati entro il 31 luglio dell’anno in corso e ne decreta l’entrata in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 13 Compiti degli Uffici federali

1 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) esegue la presente ordinanza.

2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene l’UFE nell’ambito dell’esecuzione del calcolo dei PIA.

3 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) sostiene l’UFE nell’ambito del rilevamento dei dati relativi al calcolo della media dei valori dei PIA, delle emissioni di CO2 e del consumo energetico come pure del coefficiente di valutazione secondo l’allegato 3.

Art. 14 Controllo e verifica

1 L’UFE e i terzi incaricati sono autorizzati a richiedere i documenti e le informazioni necessari per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza, a prelevare campioni e a eseguire controlli.