Progetto
Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’etichetta ambientale xxx.xx
2 L’UFE può esigere il controllo o il completamento dei dati se sono messe in vendita automobili nuove senza avere presentato entro il termine stabilito o completi i documenti richiesti.
3 Se il controllo o la verifica rivelano una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE decide le misure necessarie. Può rendere pubbliche le misure adottate.
Art. 15 Rilevamento di dati e informazione del pubblico
1 L’UFE rileva ogni anno dati sull’impatto ambientale, sulle emissioni di CO2 e sul consumo energetico di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente e informa la popolazione al riguardo.
2 I Cantoni, i venditori di automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l’indagine.
Art. 16 Elaborazione e fornitura di elenchi
1 L’UFE compila elenchi che contemplano le informazioni di cui all’articolo 4 per tutte le automobili nuove in vendita. In particolare, stila graduatorie secondo i criteri PIA e consumo energetico. Gli elenchi sono compilati analogamente all’allegato II della direttiva 1999/94/CE5 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
2 L’UFE trasmette ai venditori di automobili nuove gli elenchi di cui al capoverso 1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 17 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’allegato 3.6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sull’energia è abrogata.
2 L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 7
Capitolo 3: Impianti e apparecchi
Art. 7 cpv. 1
1 Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.
5 GU L12 del 18.1.2000, pagg. 16–23.