Avamprogetto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 200.

Allegato 4 (art. 4 lett. d)

Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile

Fr.

I. Trasmissione di documenti

1. Documenti di stato civile svizzeri

1.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e30

documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità 1.2 Domanda di legalizzazioni presso rappresentanze in Svizzera,30

cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legalizzazione 2. Documenti di stato civile esteri 2.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di50

documenti, per rappresentanza svizzera all’estero, per dossier 2.2 Domanda e trasmissione di traduzioni, legalizzazioni e/o esami di50

autenticità, nonché di perizie di documenti già disponibili, per rappresentanza svizzera all’estero, per Dossier II. Altre prestazioni 3. Iscrizioni di dati concernenti il donatore, per singola nascita o100

data di nascita presunta, importo a carico del medico curante 4. Disbrigo della domanda d’informazioni 4.1 Informazioni sulle generalità del donatore conformemente75

all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica LPAM8, per mezz’ora 4.2 Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemen-75

te all’articolo. 268c CC, per mezz’ora 5. Preparazione di fotocopie - per pagina - legalizzazione2

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8 RS 810.11