Avamprogetto OESC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 200.
Allegato 2 (art. 4 lett. b)
Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
La decisione concernente il riconoscimento di una decisione o un atto estero sullo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19877 sul diritto internazionale privato (LDIP; art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1 - 2 OSC) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggette a emolumenti.
Fr.
I. Disbrigo di domande
1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini
stranieri, quando
- nessuna delle due persone interessate è domiciliata in200
Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP)
- il matrimonio è celebrato in base ai presupposti del di-200
ritto nazionale (art. 44 cpv. 2 LDIP)
2. Decisione concernente la rettificazione, la radiazione e la nuova75
documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC;
art. 29 OSC), per mezz’ora
3. Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente75
i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora 4. Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz’ora75
II. Altre prestazioni 5. Rigetto del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale1000
dello stato civile, al massimo 6. Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche,75
per mezz’ora
III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile
È applicato l’allegato 1.
7 RS 291