Avamprogetto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 200.

art. 12 cpv. 3

3Gli emolumenti in materia di diffida sono retti dal diritto cantonale, a condizione che non concernano servizi federali.

art. 13 Condono o riduzione di emolumenti e rinuncia al rimborso delle spese

1 Gli emolumenti e i disborsi sono ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

a. allorché l’assoggettato è indigente;

b. allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica;

c. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermediazione civica.

2 L’ufficio dello stato civile si assume i disborsi dovuti a una prestazione o attività di interesse pubblico se non possono essere addebitati a una persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 oppure non possono essere riscossi.

3 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione si assume i disborsi dovuti a aggiornamenti del registro dello stato civile se non possono essere addebitati a qualcuno.

II

Gli allegati ricevono una nuova versione conformemente all’annesso.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

Data In nome del Consiglio federale svizzero