Avamprogetto OESC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 200.

Allegato 3 (art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

Fr.

I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero

1 Documenti di stato civile esteri e

1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legaliz-

zazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno tra-

smessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello

stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal per-

sonale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti

dall’intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.

1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti se una semplice75

domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per

mezz’ora

2 Documenti di stato civile svizzeri

2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione

II. Ricevimento di dichiarazioni

L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni con-

cernenti le condizioni e l’effetto giuridico (art. 5 cpv. 1 lett. a

OSC)

3. Dichiarazioni concernenti il cognome

3.1. Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome75

dopo il matrimonio, se è ricevuta indipendentemente dalla do-

manda per la preparazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o

dalle dichiarazioni concernenti le condizioni per la celebrazione

del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC)

3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento75

giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC)

3.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al75

OSC)

diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o un atto estero sullo stato civile (art. 14 cpv. 2 4. Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 1175