Avamprogetto OESC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 14 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile RU 200.
Allegato 3 (art. 4 lett. c)
Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
Fr.
I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero
1 Documenti di stato civile esteri e
1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri
Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e la legaliz-
zazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno tra-
smessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello
stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal per-
sonale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti
dall’intervento di terzi sono rimborsate a titolo di esborsi.
1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti se una semplice75
domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per
mezz’ora
2 Documenti di stato civile svizzeri
2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri
Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione
II. Ricevimento di dichiarazioni
L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni con-
cernenti le condizioni e l’effetto giuridico (art. 5 cpv. 1 lett. a
OSC)
3. Dichiarazioni concernenti il cognome
3.1. Ricevimento della dichiarazione concernente il cognome75
dopo il matrimonio, se è ricevuta indipendentemente dalla do-
manda per la preparazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o
dalle dichiarazioni concernenti le condizioni per la celebrazione
del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC)
3.2 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento75
giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC)
3.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al75
OSC)
diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o un atto estero sullo stato civile (art. 14 cpv. 2 4. Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 1175