Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine

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Avamprogetto del 30.3.09

Revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51)

Testo in vigore Proposta di modifica

Diversi articoli

Sostituire «autorità cantonale»/«autorità» con «autorità d’ammissione».

Spiegazioni

Nel diritto vigente sono impiegate le espressioni «autorità d’ammissione», «autorità cantonale» e «autorità». La modifica proposta è volta a uniformare la terminologia.

Art. 7 Requisiti medici minimi Art. 7, rubrica e cpv. 1 e 3

Art. 7 Requisiti fisici e psichici minimi

1 Chi fa domanda di una licenza per allievo 1 Chi fa domanda di una licenza per allievo

conducente, una licenza di condurre o un permesso conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui nell’allegato soddisfare i requisiti fisici e psichici minimi di cui

1. all’allegato 1.

3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici 3 L’autorità d’ammissione può derogare ai requisiti

richiesti se non ci sono motivi d’esclusione ai sensi di cui all’allegato 1 se non ci sono motivi

dell’articolo 14 LCStr e se un istituto incaricato degli d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr.

esami speciali lo propone.

Spiegazioni

Rubrica e capoverso. 1:

La modifica proposta intende introdurre esplicitamente nell’OAC anche i requisiti psichici minimi necessari per guidare in modo sicuro un veicolo a motore.

Capoverso 3:

L’autorità d’ammissione dovrebbe poter derogare anche ai requisiti psichici minimi quando non ci sono motivi d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 della legge sulla circolazione stradale (LCStr). Per questa

ragione, l'aggettivo «medici» va stralciato dalla prima parte del periodo mentre l'«allegato 1» va completato di conseguenza. La seconda parte del periodo del capoverso 3 può essere eliminata senza che ne

consegua alcun cambiamento di fondo. L'autorità d'ammissione deve stabilire se una persona che non soddisfa i requisiti minimi può essere comunque ammessa alla circolazione. In questo modo la sua idoneità alla guida è messa in dubbio. Il seguito della procedura è disciplinato nell'articolo 11b OAC che enumera espressamente le persone e gli istituti competenti per svolgere i relativi esami di accertamento dell'idoneità alla guida. Gli istituti e le persone non citati non sono abilitati ad annunciare all'autorità d'ammissione se esiste un motivo d’esclusione ai sensi dell’articolo 14 LCStr.

Art. 9 Esame della vista Art. 9 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)

1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di 1 Prima di presentare una domanda per il rilascio di

una licenza per allievo conducente o di una licenza di una licenza per allievo conducente o di una licenza condurre o di un permesso per il trasporto di condurre o di un permesso per il trasporto

professionale di persone, il richiedente deve professionale di persone, il richiedente deve

sottoporsi ad un esame sommario della vista presso sottoporsi ad un esame sommario della vista presso un medico o un ottico riconosciuto dall’autorità un medico, un optometrista o un ottico diplomato. cantonale. L’esame avviene conformemente L’esame comprende gli elementi da esaminare all’allegato 4. conformemente all’allegato 4 numero 5.7.