Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine
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Avamprogetto del 30.3.09
Spiegazioni
La suddivisione dell’esame della vista in due fasi - la prima consistente in un esame sommario e poco costoso (art. 9 AP OAC), la seconda in un esame oftalmologico più approfondito e quindi più caro è
conforme al numero 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida («terza direttiva concernente la patente di guida». Il recepimento di queste disposizioni nel diritto svizzero è opportuno per ragioni pratiche:
nell'esame sommario dell' acuità visiva, eseguito tramite tavole per il test della vista, ogni occhio viene controllato separatamente. I dispositivi più avanzati di cui dispongono gli oftalmologi o gli istituti di medicina del traffico consentono di effettuare un controllo più preciso dell'occhio singolo o di entrambi gli occhi
contemporaneamente.
In casi normali è sufficiente un rapido esame del campo visivo, eseguito da un optometrista o da un ottico diplomato. In casi particolari, invece, è necessario procedere a un esame perimetrico presso un oftalmologo.
L’acuità visiva crepuscolare può essere controllata soltanto con dispositivi speciali.
Capoverso 3:
Attualmente esiste già un elenco di dispositivi per l’esame della vista autorizzati dall’USTRA. Tale elenco, tuttavia, annovera soltanto i dispositivi per i quali è stata richiesta un’autorizzazione. Sul mercato ne
esistono sicuramente altri atti a controllare l’idoneità a condurre. Invece di continuare questo elenco, si propone di autorizzare l’utilizzo di qualsiasi dispositivo conforme ai requisiti di cui al capoverso 3.
Capoverso 4:
Diversamente dall’esame sommario della vista, l’esame oftalmologico, al momento della presentazione della domanda, non deve risalire a più di sei mesi prima. Il termine più breve è giustificato dal fatto che l’esame oftalmologico è prescritto soltanto se l’esame sommario non è stato superato. L’insufficienza dell’acuità visiva è pertanto già stata accertata. Ne resta solamente da valutare la portata.
Art. 9b (nuovo) Ausili visivi
1 Durante la guida, il conducente deve portare gli
occhiali o le lenti a contatto, se tale condizione è iscritta nella licenza di condurre (art. 24d).
2 Chiunque, tramite un'attestazione scritta rilasciata da uno specialista in malattie degli occhi, dimostri di curare l’insufficienza visiva durante la notte con una terapia speciale non è tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto..
3 Chiunque debba soddisfare i requisiti minimi d’acuità visiva del secondo gruppo dell’allegato 1 numero I e sia tenuto a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida può condurre un veicolo a motore se ha bisogno di occhiali con lenti correttive per non più o meno di 8 diottrie.
4 Nell’oscurità, occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere un tasso di assorbimento del 35 % al massimo.
Spiegazioni
Capoverso 1:
In linea di massima, i conducenti sono tenuti a portare gli occhiali o le lenti a contatto se soltanto in questo modo soddisfano i requisiti minimi di acuità visiva.
Capoverso 2:
La presente disposizione disciplina un’eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Alcuni difetti visivi possono essere corretti anche con le cosiddette lenti ortocheratologiche. Queste ultime sono portate di notte e modellano la cornea in modo tale che, durante il giorno (per circa 24 ore dopo averle rimosse), l’acuità visiva è perfetta senza dover ricorrere a un ausilio visivo. In caso di controlli della circolazione, tuttavia, è difficile provare che una persona tenuta a portare gli occhiali o le lenti a contatto mentre guida un veicolo a motore (condizione nella licenza di condurre) ha un’acuità visiva sufficiente (ed è quindi autorizzata a
condurre) quando non utilizza questi ausili visivi durante il giorno. Un'attestazione consente di dimostrare in