Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine

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Avamprogetto del 30.3.09

Spiegazioni

Capoverso 1 lettera c:

Nessuna modifica sotto il profilo materiale. Si precisa tuttavia cosa s’intende, nel diritto vigente, per «grave ferita dovuta a incidenti» o «grave malattia». Cfr. numero 6 nel formulario riportato nell’allegato 3.

Capoverso 1 lettera d:

Cfr. articolo 9a capoverso 1 AP OAC. Considerato che possedere facoltà visive intatte costituisce una condizione fondamentale per una guida sicura nel traffico stradale motorizzato, è necessario sottoporsi a un controllo oftalmologico a intervalli regolari.

Capoverso 3:

Formulari rielaborati, cfr. spiegazioni agli allegati 2 e 3. L'ultima frase della disposizione in vigore è spostata all'articolo 11d AP OAC.

Art. 151i Disposizione transitoria concernente la modifica del xx. yy. 2009 (nuova)

1 L'autorità d’ammissione può rinunciare alla revoca della licenza di condurre nei confronti di persone che, all'entrata in vigore della presente modifica, possiedono già la licenza di condurre e che non soddisfano i requisiti fisici minimi secondo il nuovo diritto se:

a. il titolare della licenza soddisfa i requisiti medici minimi stabiliti nel diritto previgente;

b. il titolare della licenza non ha commesso alcuna infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale che sia imputabile alla non conformità ai requisiti minimi; e

c. una decisione in questo senso è il mezzo appropriato per evitare un caso di rigore.

2 Il risultato di un esame della vista svolto prima

dell'entrata in vigore della presente modifica non deve risalire a più di due anni dal momento della presentazione della domanda conformemente all'articolo 11.

3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del

traffico, redatte prima dell'entrata in vigore della presente modifica, devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e non risalgano a più di un anno prima.

Spiegazioni

Capoverso 1:

L'articolo 151i AP OAC stabilisce come deve comportarsi l'autorità d’ammissione di fronte a casi in cui il titolare della licenza non soddisfi i requisiti minimi più rigidi previsti nel nuovo diritto. L'autorità d’ammissione può venire a conoscenza della non conformità ai requisiti minimi in due modi: dal risultato dell'esame

medico, nel caso di conducenti che devono sottoporsi a una visita di controllo presso un medico di fiducia secondo l'articolo 27 OAC, e, per gli altri conducenti, dalla notifica di un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale, in base alla quale l’autorità richiede un accertamento dell'idoneità a condurre.

L'articolo 151i AP OAC è inteso in particolare ad impedire che persone che, magari già da anni, conducono veicoli per ragioni professionali siano minacciate nella loro esistenza (caso di rigore). Per questa ragione i conducenti che non soddisfano i requisiti minimi più rigidi stabiliti nel nuovo diritto, ma che sono idonei a condurre secondo il diritto vigente, possono conservare la loro autorizzazione a condurre.

La sicurezza della circolazione non ne risulta compromessa, perché l'autorità d’ammissione può convalidare la licenza di condurre soltanto se sono soddisfatti i requisiti medici minimi secondo il diritto vigente e se non sono notificate infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale imputabili alla non conformità ai requisiti più rigidi del nuovo diritto.