Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine

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Avamprogetto del 30.3.09

1.2 Disturbi cerebrali di Nessuna malattia o disturbo psichi- Nessuna malattia che alteri la

origine organica co di origine organica che alteri in capacità cerebrale. Nessun modo significativo lo stato di disturbo psichico di origine coscienza, l’orientamento, la organico.

memoria, il raziocinio o la capacità

di reazione oppure un altro disturbo

cerebrale. Nessuna allucinazione o

delirio. Nessun sintomo maniacale

o di depressione grave. Nessun

disturbo del comportamento avente

ripercussioni sulla guida. Nessuna

alterazione delle riserve funzionali.

2. Capacità cognitive

Nessuna riduzione importante e Nessuna riduzione non

non compensabile delle seguenti compensabile delle seguenti facoltà: facoltà:

2.1 Attenzione Attenzione focalizzata, selettiva e distribuita, massima concentrazione

permanente in condizioni di monotonia, capacità di reazione, resistenza allo stress.

2.2 Funzioni esecutive Intelligenza/generale capacità di comprensione, pensiero logico e

deduttivo/pianificazione, gestione e controllo degli impulsi, capacità di riflessione critica.

2.3 Memoria Orientamento, memoria a breve e medio termine, conoscenze specifiche

della circolazione stradale (norme della circolazione stradale e

segnaletica).

2.4 Motricità Coordinazione visuomotoria e sensomotoria.

Spiegazioni:

I requisiti fisici minimi si basano sulla terza direttiva concernente la patente di guida. La suddivisione in tre gruppi medici operata sinora è sostituita da quella in due gruppi adottata nell'Ue. Con l’occasione, anche la nomenclatura medica e la sistematica sono adeguate all’attuale standard della scienza medica e si

attribuisce maggior peso all'importanza delle singole malattie nell’ambito della medicina del traffico. Per questa ragione, le malattie neurologiche e i disturbi psichici costituiscono ora due categorie a sé stanti (mentre nel diritto vigente sono riuniti alla voce «sistema nervoso»). Tra le malattie neurologiche rientrano anche le malattie caratterizzate da eccessiva sonnolenza diurna. Non sarà quindi necessario riportarle esplicitamente. Per la prima volta sono stati introdotti l’uso di stupefacenti e i disturbi psichici di origine organica. Le malattie della «gabbia toracica e colonna vertebrale» e delle «membra» figurano sotto un'unica voce («Malattie della colonna vertebrale e dell’apparato locomotore»).

Nell’avamprogetto anche le malattie dell’addome e degli organi respiratori sono raggruppate. Quelle

metaboliche, invece, figurano sotto una voce distinta data la rilevanza del diabete mellito in ambito di medicina del traffico. I requisiti minimi relativi alla statura sono stati cancellati perché ormai superflui date le numerose possibilità di adattamento dei veicoli (in particolare regolazione dell’altezza del sedile).

Le novità principali riguardano la vista. I valori di acuità visiva e i limiti del campo visivo devono essere adeguati agli standard europei che, in linea di massima, corrispondono ai requisiti svizzeri. Chi fa domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre e non supera l'esame della vista sommario, in futuro dovrà sottoporsi a un esame oftalmologico.

Vengono inoltre fissati requisiti cognitivi minimi.