Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine
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Avamprogetto del 30.3.09
Capoverso 2:
Precisazione di natura linguistica. Nel diritto vigente si rinvia al capoverso 1 lettera a (visita presso un
medico) e b (visita di psicologia del traffico o psichiatrica). Sono poi menzionati il medico di fiducia e un istituto specializzato (in ambito medico o psicologico), ma non uno psicologo del traffico. Nella nuova
formulazione del capoverso 2 non ci si riferisce pertanto più agli istituti, ma alle persone incaricate di fare la visita.
Art. 11c Segreto d’ufficio, riconoscimento dei Art. 11c cpv. 3 certificati d’idoneità
3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del 3 Le perizie di un medico o di uno psicologo del
traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, traffico devono essere riconosciute da tutti i Cantoni, se redatte da un istituto designato ufficialmente e se redatte da un istituto designato dall’autorità non risalgano a più di un anno prima. d’ammissione e se non risalgono a più di tre mesi
prima.
Spiegazioni
Nella nuova disposizione si precisa che l’autorità in questione deve essere l’autorità cantonale
d’ammissione.
Inoltre, le perizie di un medico o di uno psicologo del traffico sono ora riconosciute soltanto se non datano di più di tre mesi. La durata di validità delle perizie è modificata per uniformità con l’articolo 11 capoverso 4 OAC (domanda di una licenza per allievo presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova).
Art. 11d (nuovo) Notifica dei risultati della visita
Il risultato della visita effettuata dal medico di fiducia o presso un istituto di medicina del traffico deve essere notificato all’autorità d’ammissione mediante il formulario secondo l’allegato 3.
Spiegazioni
L’attuale formulario (all. 3 OAC) deve essere adeguato ai requisiti minimi indicati nell’allegato 1 OAC.
Art. 27 Visita di controllo di un medico di Art. 27 cpv. 1 lett. c e d (nuovo) nonché cpv. 3 fiducia
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di 1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di
un medico di fiducia: un medico di fiducia:
c. i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite c. i conducenti di veicoli a motore affetti da una
dovute a infortuni o dopo gravi malattie. malattia o da una lesione a seguito di un infortunio afferente alla medicina del traffico per la quale sia necessaria una visita di controllo o l’inoltro di un rapporto intermedio entro il termine fissato dal medico;
d. i conducenti di veicoli a motore nei quali è stata riscontrata una malattia progressiva degli occhi, ogni cinque anni o in base al termine fissato dal medico in caso di
retinopatia diabetica.
3 La visita medica effettuata da un medico di fiducia 3 La visita di controllo comprende i punti menzionati
comprende tutti i punti indicati nell’allegato 2. Il nel modulo riportato nell’allegato 2.
risultato della visita è comunicato all’autorità
cantonale mediante un modulo secondo l’allegato 3.