Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2009/5: Modifiche dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione: requisiti minimi concernenti l'idoneità alla guida dei conducenti di veicoli a motore · 17 pagine

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Avamprogetto del 30.3.09

modo semplice che l’uso costante di lenti ortocheratologiche durante la notte permette di raggiungere un’acuità visiva sufficiente durante il giorno. Poiché questa tecnica richiede controlli frequenti, tale

attestazione viene rilasciata con validità limitata (per es. per tre mesi). In questo modo, tuttavia, non è ancora garantito che le lenti ortocheratologiche siano effettivamente portate durante la notte. D'altronde, non è nemmeno possibile verificarlo di giorno attraverso controlli della circolazione stradale. Inoltre, se non sono portate in modo costante, le lenti ortocheratologiche perdono il loro effetto dopo 1-3 settimane a seconda del grado di miopia. Pertanto, in questo caso bisogna fare affidamento al senso di responsabilità del conducente in questione.

Capoverso 4:

Questa disposizione figura nell’allegato 1 del diritto vigente tra i requisiti minimi dell’acuità visiva. Dal punto di vista della sistematica, tuttavia, appartiene al nuovo articolo 9b.

Art. 11 Presentazione della domanda Art. 11 cpv. 4

4 Se è presentata dopo l’annullamento della licenza 4 Se è presentata dopo l’annullamento della licenza

di condurre in prova, la domanda deve essere di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia di un istituto ufficialmente corredata di una perizia di un istituto riconosciuto riconosciuto attestante l’idoneità in materia di dall’autorità d’ammissione attestante l’idoneità in psicologia del traffico. La perizia deve essere stata materia di psicologia del traffico. La perizia non rilasciata non più di tre mesi prima. deve risalire a più di 3 mesi dal momento della

presentazione della domanda.

Spiegazioni

Precisazione di natura linguistica.

Art. 11a Certificato di un medico di fiducia o di Art. 11a rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, lett. f un istituto incaricato degli esami (nuovo), 2 e 2bis (nuovo) speciali Art. 11a Visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto di medicina del traffico

1 È necessaria una visita da parte di un medico di 1 È necessaria una visita da parte di un medico di

fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali fiducia o di un istituto di medicina del traffico incaridesignato dall’autorità cantonale per i candidati: cato degli esami speciali designato dall’autorità

d’ammissione per i candidati:

(lett. a - e: i candidati alla licenza di condurre di una (lett. a - e: invariate dal punto di vista materiale.

categoria professionale o al permesso per il trasporto Modifica linguistica riguardante il tedesco: l’articolo professionale di persone, quelli che hanno superato il «die» è cancellato nella frase introduttiva.)

65° anno d’età e quelli affetti da un’infermità fisica)

f. nei quali è stata riscontrata una malattia progressiva degli occhi durante l'esame oftalmologico (art. 9a).

2 La prima visita di un medico di fiducia si estende ai 2 La prima visita da parte di un medico di fiducia

punti menzionati nel certificato medico secondo l’alle- comprende i punti menzionati nel certificato medico gato 2. Il risultato della visita è notificato all’autorità riportato nell’allegato 2.

cantonale con il formulario secondo l’allegato 3.

bis

2 Il medico incaricato di fare la visita può

raccomandare all’autorità d’ammissione di imporre determinate condizioni alla persona esaminata. Se raccomanda condizioni la cui osservanza deve essere controllata da un medico, deve anche precisare quando e con che frequenza è necessario presentare un rapporto intermedio all’autorità d’ammissione.

Spiegazioni

Capoverso 1, frase introduttiva:

Precisazione di natura linguistica.