Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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Per «società di sicurezza» ai sensi della lettera d s’intende una società di qualsiasi forma giuridica che esercita un’attività nel settore della sicurezza. Può trattarsi sia di una società commerciale sia di una ditta con sede in Svizzera o all’estero.
Per «personale di sicurezza» ai sensi della lettera e s’intende il personale di una società di sicurezza che svolge un servizio per conto di un’autorità federale. La legge contempla quindi esclusivamente il personale messo a disposizione di un’autorità federale.
Art. 3 Competenza per i compiti di cui alla presente legge
Sulla base dell’attuale struttura organizzativa di fedpol quale organo federale di polizia con competenze generali, il presente articolo parte dal presupposto che i compiti definiti nella LCPol siano adempiuti da fedpol (cfr. n. 1.1). In caso di un’eventuale riorganizzazione in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia attribuire i compiti di cui alla presente legge a diverse unità organizzative sempre che un’altra legge non limiti espressamente questa possibilità. L’articolo 3 LCPol consente inoltre, in un secondo tempo, di abrogare dei compiti della Confederazione in materia di polizia disciplinati in leggi speciali o di trasferirli nella LCPol.
2.2 Titolo secondo: Compiti di polizia di sicurezza (art. 4–7)
I compiti di polizia di sicurezza svolti da fedpol sono la protezione di persone (parlamentari, magistrati, persone protette in virtù del diritto internazionale e agenti della Confederazione particolarmente esposti a pericoli) e di edifici della Confederazione. Tali compiti comprendono anche l’elaborazione delle analisi dei rischi pertinenti e la valutazione delle minacce per le persone e gli edifici protetti.26 Le mansioni di protezione delle persone all’interno degli edifici della Confederazione sono assolte dal personale di fedpol, mentre all’esterno degli edifici esse incombono alla polizia locale competente. Nell’ambito della protezione degli edifici fedpol impiega il proprio personale nel Palazzo del Parlamento. Lo stesso compito compete a fedpol anche in tutte le sedi dei capidipartimento (Palazzo federale Ovest, Est e Nord, Inselgasse e Bernerhof), nel centro audizioni delle autorità di perseguimento penale della Confederazione nonché negli edifici di fedpol e in quelli del MPC e dell’UGI (compiti di protezione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OSF). fedpol è inoltre responsabile della formazione e dell’impiego delle guardie di sicurezza nell’aviazione civile (cosiddetta polizia aerea di cui all’art. 21 della legge federale sulla navigazione aerea; cfr n. 1.4).
Come già spiegato nel commento all’articolo 2, fedpol assolve anche un compito di polizia di sicurezza quando protegge i propri inquirenti che durante l’esercizio dei compiti di polizia giudiziaria sono particolarmente esposti a pericoli.
Per adempiere questi compiti l’articolo 90 autorizza fedpol a ricorrere alla coercizione e alle misure di polizia sancite dalla LCoe.
Questi compiti di polizia di sicurezza finora erano disciplinati dall’articolo 2 capoverso 4 lettera d, dall’articolo 5 capoverso 1 lettera b e dalla sezione 5 della LMSI (art. 22–24), che possono pertanto essere stralciati dalla stessa LMSI. Non è invece
26 Nel diritto vigente: art. 22 cpv. 1 LMSI e art. 6–10 dell’ordinanza del 27 giugno 2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale, OSF; RS 120.72.