Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine

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stato ripreso l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LMSI secondo cui il Consiglio federale appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge sullo Stato ospite. Nella prassi l’approntamento di un tale schema uniforme è risultato inattuabile. La disposizione verrà quindi stralciata dalla LMSI senza essere sostituita.

Art. 4 Principio

Il capoverso 1 riprende il contenuto dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI a cui è stata aggiunta la nota che rinvia all’articolo 2 della legge del 22 giugno 200727 sullo Stato ospite (RS 192.12).

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 23 capoverso 5 LMSI, ad eccezione della cancellazione del compito del comitato di coordinazione di progettare uno schema secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LMSI.

Art. 5 Protezione delle autorità federali

Il presente articolo rispecchia l’articolo 23 LMSI ma contiene anche alcune novità. Il capoverso 1 lettera a riformula e precisa il contenuto dell’articolo 23 capoverso 1 lettera a LMSI con lo scopo di evidenziare che di principio beneficiano di misure di protezione unicamente le persone della Confederazione che eseguono una funzione di interesse pubblico quali parlamentari federali, magistrati e determinati agenti della Confederazione. Queste persone devono inoltre trovarsi in una particolare situazione di minaccia in relazione alla loro funzione. Le persone menzionate potranno pertanto beneficiare di queste disposizioni di protezione soltanto finché ricoprono per la Confederazione una particolare e importante carica pubblica potenzialmente pericolosa. Qualora una di queste persone dovesse ad esempio trovarsi in una situazione di minaccia o di pericolo per motivi esclusivamente privati che non sono assolutamente in relazione con la sua funzione professionale, la protezione incombe, come per tutti gli altri cittadini, alle competenti autorità di polizia cantonali che dispongono di ampie competenze di polizia di sicurezza.

Nella presente legge non viene ripresa la disposizione di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera c LMSI (gli edifici e le manifestazioni per la cui protezione vengono impiegati altri servizi) che fino ad ora non è mai stata applicata e può pertanto essere stralciata dalla LMSI.

Il capoverso 2 prevede la possibilità per il Consiglio federale di prorogare in singoli casi motivati le misure di protezione di cui al capoverso 1 lettera a. Anche dopo aver terminato il servizio presso l’Amministrazione federale, per una cerchia molto ristretta di persone può persistere un pericolo che riguarda le istituzioni statali (p. es. nel caso di ex collaboratori che potevano accedere a informazioni su armi di distruzione di massa).

Art. 6 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubbli-

co

Il presente articolo è stato ripreso dalla LMSI (art. 24) in modo invariato.

27 RS 192.12