Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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Art. 7 Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza
La presente disposizione costituisce la base legale formale per la videosorveglianza operata da fedpol e dalle autorità cantonali la cui applicazione è limitata ai compiti di polizia di sicurezza contemplati dal presente titolo.
La videosorveglianza di polizia di sicurezza operata da fedpol è disciplinata dall’articolo 15 dell’ordinanza del 27 giugno 2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72) che finora poggiava sull’articolo 14 capoverso 2 lettera f LMSI. Durante la revisione dell’articolo 15 OSF (proroga della durata di conservazione delle registrazioni video, in vigore dal 1° ottobre 2008) è emerso che l’articolo 14 capoverso 2 lettera f LMSI non esplicita in modo sufficiente che la registrazione video non può essere impiegata soltanto dai servizi informazioni della Confederazione per raccogliere informazioni ma anche da fedpol e dalle autorità cantonali per eseguire attività di protezione. La nuova disposizione riprende il tenore dell’articolo 14 capoverso 2 lettera f LMSI e lo specifica. La videosorveglianza operata da fedpol e dalle autorità cantonali che agiscono su incarico di fedpol ha come nuova basa l’articolo 7 e le registrazioni così ottenute possono essere utilizzate soltanto per le finalità di cui agli articoli 5 e 6; la videosorveglianza da parte dei servizi informazioni continua invece a essere retta dall’articolo 14 capoverso 2 lettera f LMSI. Il presente articolo non costituisce tuttavia una base legale per la videosorveglianza per scopi di polizia giudiziaria. Una tale sorveglianza andrebbe eseguita in virtù dell’articolo 13 LCPol o degli articoli 269 e seguenti del CPP o di altre disposizioni sancite da leggi speciali.
La registrazione, la conservazione e il trattamento di dati visivi che contengono dati personali e sono conservati più a lungo, esaminati e in seguito eventualmente utilizzati dinanzi a un tribunale, possono ledere notevolmente i diritti fondamentali. Per rispettare i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 1 secondo periodo Cost. è necessaria una legge formale, condizione che con la creazione della presente normativa è soddisfatta.
Per luoghi accessibili al pubblico s’intendono gli spazi che devono essere protetti secondo il mandato di protezione della Confederazione ma che non sono contemplati dal suo diritto di polizia ai sensi dell’articolo 62f della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).28 Quest’ultima disposizione sancisce soltanto la sorveglianza elettronica negli edifici degli organi federali.29 Per le persone esposte a pericoli, ciò potrebbe non essere sufficiente. In tal caso l’impiego dovrebbe essere consentito anche in altri luoghi pubblici che vengono frequentati dalla persona in questione. Peraltro è difficile definire il limite delle competenze del diritto di polizia della Confederazione soprattutto per quanto riguarda l’accesso agli spazi semipubblici e pubblici (cfr. piazza federale a Berna).
Per rispettare il requisito della sufficiente concretezza della norma giuridica, nel capoverso 2 la durata massima di conservazione per le registrazioni visive contenenti dati personali è stata fissata a 14 giorni. La durata di conservazione finora era disciplinata dall’articolo 15 capoverso 4 OSF ed è ora stata innalzata a livello di legge.
28 Per la distinzione tra spazi privati, spazi semipubblici e spazi pubblici cfr. il rapporto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005 sulle società di sicurezza e le società militari private, FF 2006 611 segg.
29 Un progetto che prevede di completare la LOGA con norme sul trattamento dei dati nell’utilizzo dell’infrastruttura elettronica è stato in consultazione da dicembre 2008 a fine marzo 2009.