Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 12 contiene l’elenco dell’articolo 3 LUC. Sulla scorta delle nuove disposizioni legali sugli informatori e le persone di fiducia, il capoverso 2 lettera b sostituisce la formulazione attuale di «richiedono informazioni» con l’espressione più precisa di «la richiesta e la ricezione di informazioni di autorità e privati».
Il capoverso 3 sancisce che gli Uffici centrali possono, se necessario, raccogliere dati personali all’insaputa della persona interessata ad esempio mediante osservazioni. La presente disposizione corrisponde al vigente articolo 11 capoverso 6 primo periodo LSIP che, a vantaggio di una maggiore chiarezza del sistema giuridico, è inserita nelle norme specifiche sugli Uffici centrali, ritrovandosi quindi nella medesima posizione in cui stava prima dell’emanazione della LSIP.
La disposizione del capoverso 4, che era integrata nella LSIP ed è ora di nuovo stata spostata nella parte della LCPol concernente gli Uffici centrali, disciplina l’informazione a posteriori delle persone interessate dalla raccolta di dati avvenuta a loro insaputa. Queste persone devono, salvo nel caso delle eccezioni legali già previste nell’attuale legislazione, essere informate a posteriori del trattamento segreto dei dati, non appena la necessità di mantenere il segreto non sussiste più.
Art. 13 Osservazione
Questa nuova disposizione specifica i dettagli dell’osservazione che nell’articolo 3 lettera f LUC32 è disciplinata in modo molto generale.
Il capoverso 1 sancisce che l’osservazione segreta di persone e oggetti eseguita in modo sistematico e per un periodo prolungato è consentita soltanto in luoghi accessibili al pubblico quali strade, piazze pubbliche, stazioni, ma anche in luoghi privati pubblicamente accessibili come parcheggi a silos o centri commerciali33.
L’osservazione di fatti che rientrano nella sfera privata o segreta protetta dall’articolo 179quater CP richiede l’autorizzazione di un giudice. L’osservazione di situazioni o fatti in luoghi privati, ad esempio in un giardino, non è quindi consentita nell’ambito delle indagini su organizzazioni criminali eseguite dagli Uffici centrali.
Gli Uffici centrali possono registrare i fatti osservati mediante apparecchi di registrazione visiva o sonora. Sia l’attività d’osservazione sia l’impiego di tali apparecchi devono limitarsi ai fatti che accadono in luoghi accessibili al pubblico.
Oltre ai summenzionati apparecchi di registrazione, il capoverso 1 prevede anche l’impiego di localizzatori. Rientrano in questa categoria ad esempio i localizzatori GPS quando, nell’ambito di un’osservazione in corso, sono impiegati soltanto come mezzo di sostegno diretto che consente agli Uffici centrali di osservare l’obiettivo dalla distanza necessaria e di ristabilire immediatamente il contatto in caso di interruzione improvvisa.
La presente norma è quindi in parziale disaccordo con i meccanismi di richiesta e di autorizzazione sanciti dal diritto processuale che non si applicano nella fase delle indagini su organizzazioni criminali eseguite dalla polizia poiché l’impiego degli apparecchi per la localizzazione di persone e di oggetti deve essere ordinato da un pubblico ministero e autorizzato da un giudice dei provvedimenti coercitivi (v.
32 Art. 3 lett. f LUC: Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti nel modo seguente: […] f. interpretano informazioni risultanti dall’osservazione diretta.
33 Cfr. nota 27.