Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 96 pagine
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art. 280 lett. c CPP). Per mitigare questa divergenza è necessario che nell’ambito dei compiti degli Uffici centrali, le tecnologie GPS vengano impiegate esclusivamente per agevolare la localizzazione nelle osservazioni in corso. Per quanto concerne le osservazioni eseguite durante le indagini su organizzazioni criminali in conformità con il diritto processuale penale si può inoltre rinunciare a registrare immagini in movimento, poiché tali indagini non servono ancora per l’assunzione delle prove. Con il disciplinamento proposto s’intende fornire agli Uffici centrali la possibilità di utilizzare, nel rispetto dei diritti fondamentali, le moderne tecnologie d’osservazione che sono anche impiegate dagli investigatori privati.
È inoltre stato verificato se il Consiglio federale debba stabilire a livello d’ordinanza quali siano i mezzi tecnici di cui gli Uffici centrali possono avvalersi durante le osservazioni e a sostegno delle medesime. Questa idea è stata presa in considerazione soprattutto sulla base della LCoe in cui è previsto che il Consiglio federale fissi tramite ordinanza le armi e i mezzi ausiliari ammessi per la coercizione di polizia.
La possibilità di inserire una tale norma è tuttavia stata scartata, poiché significherebbe rendere noti i mezzi di tattica di polizia utilizzati dagli Uffici centrali permettendo quindi alle cerchie criminali di prendere le contromisure necessarie. La situazione è invece diversa nel caso dei mezzi di coercizione che sono impiegati in modo palese e trasparente; infatti, la scelta del mezzo e il suo effetto non devono mai essere sorprendenti. L’osservazione costituisce una misura di polizia che, a prescindere dall’obiettivo chiaramente definito in termini legali delle registrazioni visive e sonore e dalla localizzazione volta ad agevolare l’osservazione, deve il proprio successo al fatto che le cerchie criminali non riescono a prevedere con certezza l’efficacia tecnica dei mezzi. L’idea presa in considerazione di introdurre a livello d’ordinanza un obbligo di disciplinare le norme tecniche, creerebbe una divergenza con il diritto processuale penale che, per i motivi menzionati, non contiene simili disposizioni.
Un’osservazione può essere eseguita soltanto se nel caso in questione è impossibile riuscire a ottenere informazioni tramite misure meno severe oppure se sarebbe necessario un onere di personale, di tempo o di denaro sproporzionato rispetto al valore delle informazioni che si spera di raccogliere. Inoltre l’osservazione è consentita soltanto per le forme gravi di criminalità internazionale di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–e. Non sarebbe opportuno fissare ulteriori requisiti come l’introduzione di un catalogo dettagliato dei reati, poiché nemmeno il diritto processuale penale sancisce criteri più restrittivi.
Il capoverso 2 stabilisce le condizioni che consentono di prorogare un’osservazione oltre il termine di un mese. Nei casi in cui l’osservazione non ha permesso di ottenere le informazioni desiderate nell’ambito di indagini su organizzazioni criminali durate un mese, il direttore di fedpol decide, su richiesta della PGF, se sia opportuno e proporzionale protrarre l’osservazione. L’autorizzazione della proroga può essere rinnovata di volta in volta, ma sempre al massimo per altri trenta giorni. L’opportunità e la proporzionalità della misura sono pertanto controllate periodicamente. Non si è invece stabilita una durata massima assoluta perché non è ritenuto necessario. Se un’osservazione è infruttuosa, viene comunque terminata dopo un certo periodo visto che l’esecuzione della misura richiede molte risorse.
Se durante l’osservazione è invece emerso un sospetto di reato contro una cerchia di persone sufficientemente circoscritta, la proroga della misura è disciplinata dalle disposizioni del diritto processuale penale (art. 282 seg. CPP) visto che lo scopo dell’osservazione non è più l’indagine sull’organizzazione bensì la conferma del so-